L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito posto da un contribuente “scultore” che chiede maggiori informazioni sulle sue opere
E dunque gli oggetti 3D che vengono prodotti al computer con software tridimensionali non possono essere considerate delle opere d’arte
Un contribuente, il titolare di una ditta che si occupa di commercio al dettaglio di opere d’arte, ha come attività secondaria la realizzazione, l’esposizione e la vendita di opere grafiche. Il soggetto si definisce come artista e sculture dato che tramite un computer e software tridimensionale realizza “sculture” che poi stampa in 3D. Queste, aggiunge il contribuente, vengono poi stuccate, lisciate e sottoposte ad altre lavorazioni artigianali. Le opere sono infine vendute come pezzi unici e in serie limitata (50-200). E proprio per questo il contribuente chiede all’Agenzia delle entrate se alle cessioni di queste può essere applicata l’Iva al 10% oppure no.
Risposta
L’Agenzia delle entrate ricorda che sono considerate opere d’arte: “le opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista, fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto, a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari” (decreto legge n.41/1995).
Partendo da questa definizione l’Amministrazione fiscale sottolinea come agli oggetti che rientrano nella categoria di opere d’arte può essere applicata un’Iva al 10% agli altri no. E dunque, nel caso in questione le opere 3D realizzate non sembrano rientrare nei canoni elencati dal decreto legge del ’95.
- Le opere non sono realizzate interamente dallo scultore. Secondo quanto detto dallo stesso contribuente, la realizzazione viene fatta al computer e dal software di modellazione 3D. Gli oggetti stampati, ricevono un contributo umano, ma marginale, limitato alla verniciatura finale o al togliere alcune imperfezioni derivati dalla stampa.
- Inoltre, si è anche detto che vengo realizzati sui 50-200 pezzi per colore. Questo numero è in contrasto con quanto riporta nel dettaglio il decreto legge che prescrive un massimo di 8 esemplari.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle entrate alle cessioni degli oggetti 3D prodotti dal contribuente non può essere applicata l’Iva al 10%, dato che non possono essere considerate opere d’arte.