Nonostante l’evoluzione normativa avvenuta con la IV e della V Direttiva Antiriciclaggio, questa nozione conserva incredibilmente ancora aspetti di difformità interpretativa nei vari Stati membri. Ciò si riflette sull’efficacia applicativa delle regole e sul funzionamento dell’intero sistema.
Nel quadro normativo attuale valgono innanzitutto i criteri di proprietà diretta o indiretta dell’ente e, in via alternativa, quello del controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente detenuta direttamente da una persona fisica. Vi è proprietà indiretta quando la titolarità della partecipazione rilevante è posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Se dall’esame dell’assetto proprietario non si può individuare in maniera univoca a chi sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, soccorre, in via alternativa, il criterio del controllo secondo cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente medesimo in forza della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante oppure dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali. Qualora tutti questi criteri non siano applicabili, resta quello residuale secondo cui esso coincide con la persona fisica che ha i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente diverso dalla persona fisica.
In ragione del non chiaro ed esaustivo tenore letterale della norma si sono sviluppate almeno tre ricostruzioni interpretative a seconda che la soglia del 25% più uno si applichi esclusivamente al capitale sociale della società cliente oppure si faccia riferimento sia al capitale sociale del cliente, sia al capitale sociale di qualsiasi altra entità lungo la catena partecipativa. La terza invece la applica facendo esclusivamente riferimento al capitale sociale del cliente, attraverso il criterio del moltiplicatore, procedendo alla moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena.
La Commissione europea ha recentemente messo in pubblica consultazione un pacchetto di norme (single rulebook) al fine di ampliare ed uniformare la regolamentazione sull’anti money laundering.
In questa sede in particolare rileva la VI Direttiva ed il Regolamento europeo che ridisegnano la disciplina attuale. Similmente ad oggi si prevedono due criteri: quello del controllo diretto o indiretto attraverso una partecipazione e quello del controllo con altri mezzi, ma con due importanti novità. Il criterio del controllo attraverso una partecipazione in cui si conferma la soglia rilevante del 25% più uno dovrà essere applicato “a ogni livello di proprietà”. L’altra novità è che per identificare i titolari effettivi è necessario stabilire se il controllo sia esercitato tramite altri mezzi e che il controllo attraverso una partecipazione è necessario ma non sufficiente.
Ne consegue che la verifica del controllo tramite altri mezzi non è una verifica successiva e che le verifiche dovrebbero essere effettuate in parallelo. Sicuramente un passo in avanti, ma si teme non risolutivo in quanto l’interpretazione dei nuovi criteri a sua volta non è univoca e ciò potrebbe portare ad una semplificazione della catena di controllo oppure a una complicazione e frammentazione. C’è solo da augurarsi che nella versione finale vengano dissipati questi dubbi.
Articolo tratto dal magazine We Wealth di gennaio