In base alla normativa Iva, un soggetto non residente che fa in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i diritti nominando un rappresentante fiscale nel nostro Pese
Nel caso della Brexit, per verificare la sussistenza delle condizioni previste occorre tener conto dell’accordo tra Regno Unito e Unione europea, firmato il 24 dicembre 2020
In base alla normativa Iva, un soggetto non residente che fa in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. O, in alternativa, identificandosi direttamente.
In particolare, per i soggetti extra-Ue la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 35- ter del decreto Iva: “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione … in un paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/Cee del 15 marzo 1976 e n. 77/799/Cee del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (Cee) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.
Nel caso della Brexit, per verificare la sussistenza delle condizioni previste, occorre tener conto dell’accordo tra Regno Unito e Unione europea, firmato il 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit. L’accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e contiene un protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
Assistenza amministrativa
In ambito di assistenza amministrativa in materia di Iva, sono state previste le seguenti forme di assistenza:
- richiesta d’informazioni,
- richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente,
- richiesta di notifica amministrativa,
- controlli simultanei.
Questo consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell’articolo 35-ter, comma 5, del decreto Iva.
“In conclusione, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto Iva. Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne”, conclude l’Amministrazione fiscale.