Italia paese delle tasse sul patrimonio

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Si è molto parlato di patrimoniale ma molto spesso si dimentica che in Italia ci sono già diverse tasse sul patrimonio. Due su tutte sono l’Ivie e l’Ivafe

Il 2020 ha portato novità proprio in tema di Ivie e Ivafe. Attenzione perché ci sono nuovi soggetti coinvolti nella tassazione, oltre ai soliti

In particolare si parla dell’aggiunta anche degli enti non commerciali delle società semplici ed equiparate residenti in Italia

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di patrimoniale. E’ infatti arrivata una proposta da parte del Partito democratico e poi smentita ma non del tutto dal Governo. Quello che si dimentica quando si introducono nuove tasse sul patrimonio è il fatto che in Italia ci siano già diverse imposte patrimoniali. Per citarne due su tutte abbiamo l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (Ivafe).
In Italia nel 2020 hanno subito delle modifiche che sono passate sotto traccia l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e l’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (Ivafe). Il report “wealth & estate” pubblicato da Belluzzo & partners sottolinea infatti come l’Ivie e l’Ivafe non siano più dovute solo dalle persone fisiche che detengono immobili e attività finanziarie all’estero ma anche da tutti i soggetti tenuti all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti finanziari e patrimoniali all’estero previsti (art. 4 comma 1 del Dl n. 167/1990). Il Dl in questione chiarisce come “le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”.

Significa dunque che sono soggetti passivi di Ivie e Ivafe anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Da non dimenticare che sono tenuti a rendere conto fiscalmente anche coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera p) e dall’art. 20 del D.Lgs n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

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