Sia le mail che i messaggi istantanei rappresentano delle prove documentali funzionali ad accertare condotte penalmente rilevanti, ed è legittimo procedere alla loro acquisizione
La circostanza che mail o sms vengano estratti dai dispositivi digitali sottoposti a sequestro non rappresenta una violazione della proprietà privata e non inficia il principio di segretezza della corrispondenza
Altrimenti detto, è legittimo il sequestro dei documenti informatici e digitali quando è necessario reperire prove che non sarebbe possibile acquisire senza la sottrazione materiale del bene che le contiene.
Lo stesso discorso, continua la Suprema Corte nella parte motiva della sentenza, deve essere fatto per i messaggi WhatsApp e per gli sms conservati nella memoria del telefono cellulare sottoposto a sequestro.
Non solo è legittimo il sequestro anche di questi dati, estrapolati dai devices trattenuti dagli inquirenti, ma la natura di detti documenti esclude l’applicazione della disciplina relativa alle intercettazioni. Detta disciplina, infatti, postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, mentre i dati WhatsApp e gli sms estratti rappresentano un’acquisizione ex post, mediante analisi specifica della memoria dei dispositivi ove sono allocati.
La nozione di corrispondenza, infatti, implica un’attività di spedizione in corso o comunque un’attività avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.
In questi termini, la pronuncia in esame, chiarisce il valore probatorio e processuale dei documenti elettronici e dei messaggi istantanei. Questi, se non sono acquisiti nella fase di invio o nella fase di ricezione sfuggono alla disciplina delle intercettazioni e, altresì, esulano dal concetto di violazione della corrispondenza.
Per tale ragione, il soggetto che ha subito il sequestro del personal computer, del telefono e dei documenti informatici in essi contenuti, non può lamentare la violazione della disciplina in materia di intercettazioni e, nemmeno, la lesione della riservatezza e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.).