Per l’imputazione temporale delle spese legali nella determinazione del reddito d’impresa, occorre guardare all’esaurimento o cessazione dell’incarico professionale
La prestazione difensiva ha carattere unitario e gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine
Affrontare un procedimento giudiziario comporta numerosi
sacrifici. Il percorso che, attraverso l’intervento di un giudice, dovrebbe
portare a dirimere una controversia, non solo, come spesso accade, potrebbe
durare a lungo, ma richiede anche un esborso economico non indifferente.
E invero, a certe condizioni, è possibile incidere sui costi
sostenuti per stare in giudizio, portando in deduzione le spese legali.
Ad avviso della Corte di Cassazione (si veda, la sent. n. 24003
del 2019), è, infatti, possibile dedurre gli oneri e le spese legali sostenuti
per la difesa in un procedimento giudiziale. Occorrerà, tuttavia, attendere
l’esaurimento della prestazione difensiva.
Più nel dettaglio, poiché la prestazione difensiva
dell’avvocato a favore del cliente ha carattere unitario, di modo che gli
onorari dell’avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel
momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento
o della cessazione dell’incarico professionale, ne consegue che la deducibilità
dei costi della prestazione del servizio di difesa deve essere valutata al
momento della ultimazione della stessa.
La Suprema Corte, infatti, afferma che, in materia di
prestazioni professionali, vige la regola della post-numerazione, a mente della
quale il diritto al compenso pattuito matura a seguito dell’effettuazione di
una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata.
Ciò considerato, l’anno di competenza per la deduzione del
costo si ricava facendo riferimento al momento in cui le prestazioni sono
state ultimate, in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e,
quindi, al momento della pronuncia che chiude ciascun grado.
Occorre, tuttavia, evidenziare che la deduzione per le
spese legali compete alle sole persone giuridiche e non alle persone fisiche in
giudizio. Non sarà possibile, ad esempio, portare in deduzione le spese legali
sostenute per il procedimento di separazione o divorzio.