Riduzione del volume d'affari: le agevolazioni per i professionisti

20.10.2021
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La misura agevolativa consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni contenute nella comunicazione d'irregolarità ed è rivolta agli operatori economici titolari di partita Iva
Le partite Iva che hanno registrato una riduzione consistente del fatturato potranno definire gli avvisi bonari senza andare incontro a sanzioni o somme aggiuntive
Aderire alla definizione agevolata degli avvisi bonari consente di ottenere lo stralcio delle sanzioni da omesso versamento
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento recante le disposizioni attuative per la definizione straordinaria degli avvisi bonari, già disciplinata ai sensi dell'art. 5 Dl. 22 marzo 2021.
L'ambito applicativo della norma succitata riferisce agli avvisi bonari relativi al periodo d'imposta 2017, elaborati al 31 dicembre 2020, ma non notificati ai contribuenti a causa della sospensione dei termini prevista nel periodo pandemico (art. 157 Dl. 34/2020) per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, e al periodo di imposta 2018, che verranno elaborati entro il 31 dicembre 2021.
La misura agevolativa, che consente di ottenere la definizione straordinaria degli avvisi bonari emessi a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni 2017 e 2018, è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari.
Questa riduzione deve risultare maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente e, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, in luogo del volume d'affari, si deve considerare l'ammontare dei ricavi e dei compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
L'agevolazione, come riportato nel testo del provvedimento dell'Agenzia, consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d'irregolarità.
In questi termini, nel caso in cui il contribuente integri tutti i requisiti richiesti, (titolarità partita Iva e diminuzione significativa del volume d'affari dell'ammontare dei ricavi o dei compensi), la definizione si perfezionerà con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.
Questa riduzione deve risultare maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente e, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, in luogo del volume d'affari, si deve considerare l'ammontare dei ricavi e dei compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
L'agevolazione, come riportato nel testo del provvedimento dell'Agenzia, consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d'irregolarità.
In questi termini, nel caso in cui il contribuente integri tutti i requisiti richiesti, (titolarità partita Iva e diminuzione significativa del volume d'affari dell'ammontare dei ricavi o dei compensi), la definizione si perfezionerà con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.
È bene tenere a mente che i contribuenti interessati a questa opportunità e che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare un'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021, per dimostrare il rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste dalla norma.
E invero, poiché la possibilità di beneficiare della definizione è comunicata dall'Agenzia in sede di notifica dell'avviso bonario, il soggetto che non ha ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per presentare l'autodichiarazione, potrà comunque presentarla entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme o della prima rata
La proposta di definizione si considera perfezionata a seguito del pagamento della somma richiesta. Sarà possibile effettuare il versamento di quanto dovuto per l'intero o accedendo alla rateizzazione.
E invero, poiché la possibilità di beneficiare della definizione è comunicata dall'Agenzia in sede di notifica dell'avviso bonario, il soggetto che non ha ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per presentare l'autodichiarazione, potrà comunque presentarla entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme o della prima rata
La proposta di definizione si considera perfezionata a seguito del pagamento della somma richiesta. Sarà possibile effettuare il versamento di quanto dovuto per l'intero o accedendo alla rateizzazione.