Performance share: la qualificazione dei proventi

Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti
Il valore delle azioni attribuite/trasferite a titolo di grant all'amministratore delegato e ai manager costituiscono reddito di lavoro dipendente
Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale, e tassazione, dei piani di performance shares.
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che quando il piano di performance shares prevede l'attribuzione di un grant, o premio, sotto forma di attribuzione gratuita di azioni proprie della Società (subordinandone il riconoscimento al raggiungimento di specifici livelli di patrimonializzazione della Società e rendimento del titolo), e questa assegnazione e trasferimento delle azioni a titolo di grant è previsto solo a favore dell'amministratore delegato e di manager selezionati e non dell’intero gruppo di dipendenti non può essere riconosciuto il regime di presunzione di cui all’art. 60 50/2017, il quale opera solo con riferimento ai diritti patrimoniali rafforzati
In buona sostanza, poiché la presunzione legale di qualificazione del reddito come reddito di natura finanziaria opera in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, il valore delle azioni attribuite/trasferite a titolo di grant solo all'amministratore delegato e ai manager costituiscono reddito di lavoro dipendente (o assimilato a quello di lavoro dipendente), con conseguente obbligo di sostituzione in capo alla Società.
Le azioni ricevute dall'amministratore delegato e dai manager, più precisamente, non costituiscono il rendimento di uno strumento finanziario avente diritti patrimoniali rafforzati.
Sul punto, osserva l’Agenzia, l'assegnazione di azioni ai dipendenti e agli amministratori di società rappresenta, in genere, un'erogazione di un compenso in natura che costituisce reddito di lavoro dipendente o assimilato, così come previsto ai sensi dell’art. 49 e 50 Tuir.
Inoltre, ai sensi dell’art. 51 Tuir è invece previsto che:
- non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione
- qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
Pertanto, al di fuori di queste ipotesi, queste categorie di assegnazioni devono necessariamente essere ricondotte nell'ambito dei fringe benefits e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente (o assimilato), in ragione del principio di omnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente (o assimilato).
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Il quantum dei fringe benefits
In relazione al valore da assoggettare a tassazione si deve fare riferimento al cosiddetto valore normale, vale a dire, ai sensi dell’art. 51 Tuir, al criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura.
In questo senso, il valore normale è determinato:
- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- per le azioni non quotate, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti.