L’Agenzia potrà chiudere anche d’ufficio le partite Iva, all’emerge di alcuni indici di rischiosità
È prevista la chiusura delle partite Iva dei soggetti inattivi che, nelle tre annualità precedenti, risultino non aver esercitato alcuna attività
Tra i vari interventi operati dalla legge di bilancio sul piano fiscale, occorre porre l’accento sulle misure pensate per le partite Iva.
Il mondo delle partite Iva, infatti, per un verso, a seguito dell’entrata in vigore della L. 197/2022, va incontro a scenari diversi e in un certo senso migliori (si pensi all’allargamento del regime forfettario alle partite Iva con fatturato fino a 85 mila euro), per un altro, incontra alcuni nuovi ostacoli.
Le nuove disposizioni per le partite Iva
Il legislatore al fine di mitigare le condotte di quei contribuenti che aprono e chiudono le partire Iva commettendo frodi e, al contempo, per tagliare sulle partite Iva c.d. inattive, ha introdotto alcune disposizioni volte a disciplinare il sistema di inizio, variazione e cessazione attività.
A tal riguardo, la legge di bilancio, all’emergere di indici di rischiosità fiscale, riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità determinare la cessazione della partita Iva anche d’ufficio.
Più nel dettaglio, il comma 148 dell’art. 1 della Legge di bilancio introduce nuove disposizioni volte a disciplinare l’ambito delle partite Iva:
- per un verso, prevedendo meccanismi di cessazione per i soggetti che sono segnalati per operazioni intracomunitarie in frode all’Iva
- per un altro, prevedendo criteri e modalità di chiusura per le partite Iva riferite a soggetti inattivi che, nelle tre annualità precedenti, risultino non aver esercitato attività (di impresa, artistica, professionale).
La previsione della legge di bilancio
Ai sensi della nuova disposizione in materia, è previsto che:
- l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati
- in caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva
- in caso di cessazione, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50 mila euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50 mila euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempre che non sia intervenuto il versamento delle stesse.