L’amministratore di fatto risponde se la persona giuridica con cui sono commesse le violazioni è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica che l’amministra
A certe circostanze, la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito, pur se commesso per il tramite della società
L’orientamento prevalente della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materie di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, segue la disciplina di cui all’art. 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, a mente del quale la responsabilità ricadrebbe, quasi, esclusivamente a carico della persona giuridica. Anche ove questa sia gestita da un amministratore di fatto.
Tuttavia, come chiarito con una recente ordinanza (n. 18116 del 6 giugno 2022), la Suprema Corte ha messo in evidenza l’esistenza di alcune eccezioni.
Più in particolare, ad avviso dei giudici di legittimità, in certe circostanze i destinatari delle sanzioni amministrative relative al rapporto tributario di una società possono essere le persone fisiche.
Quando è responsabile l’amministratore di fatto?
L’amministratore di fatto di una società di capitali alla quale sia riferibile il rapporto fiscale rivelatosi illecito, posto in essere da una società fittiziamente costituita, ne risponde direttamente. Di modo che, le sanzioni amministrative tributarie saranno irrogate nei confronti della persona fisica e non, in eccezione all’art. 7 del D.L. n. 269/2003, a carico della persona giuridica.
L’eccezione alla regola generale
Ad avviso dei giudici occorre avere riguardo al soggetto che materialmente ha beneficiato delle violazioni contestate. In tal caso, se è la persona fisica ad aver in concreto, benché indirettamente (tramite società fittizia), agito al fine di ottenere benefici da violazioni tributarie sarà questa (ad esempio l’amministratore di fatto) a risponderne.
Se la persona giuridica con cui sono commesse le violazioni è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica che l’amministra è al reale trasgressore e contribuente che occorre guardare: dunque alla persona fisica.
In questi termini, si giustificherebbe, ad avviso dei giudici, l’eccezione alla disciplina di cui all’art. 7 del D.L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente.
In certe circostanze, osserva la Corte, occorre avere riguardo, per quanto concerne i destinatari delle sanzioni, al vero beneficiario delle violazioni. Pertanto, occorre effettuare un’analisi del rapporto che intercorre tra violazione e beneficiario, dunque del rapporto che esiste tra società costituita come mero schermo e amministratore che, per il tramire di essa, commette la violazione.
In buona sostanza, quando la società si rivela essere una mera fictio giuridica, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, le sanzioni amministrative tributarie devono essere irrogate nei confronti di quest’ultima, in quanto soggetto che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate.