Gli interessi percepiti da persone fisiche residenti – non imprenditori – in relazione a titoli obbligazionari emessi da soggetti esteri, scontano un’imposta sostitutiva del 26%
Gli intermediari residenti operano il prelievo nel rispetto del principio di certezza e determinabilità
Inoltre, lo sbilancio tra l’imposta complessivamente addebitata al contribuente in occasione dell’incasso delle cedole (o dell’eventuale cessione del titolo) e quella accreditata al momento dell’acquisto (o della sottoscrizione) determina l’importo dell’imposta effettivamente dovuta.
Queste sono alcuni chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 67 del 2022, con la quale ha approfondito la tematica del trattamento fiscale degli interessi percepiti da persone fisiche residenti (cd. nettisti) e che derivano da titoli obbligazionari emessi da società estere, nel caso di specie di diritto inglese con sede a Londra.
Spiega l’Agenzia, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, gli intermediari residenti operano il prelievo – nel rispetto del principio di certezza e determinabilità – anche in caso di cessione dei titoli, limitatamente ai ratei dei redditi di capitale “maturati” al momento del trasferimento ma non ancora riscossi.
La tassazione dei proventi dovrà avvenire interamente in capo al cessionario-possessore del titolo nel momento in cui si verificano le condizioni di certezza, dovendosi gli stessi considerare maturati interamente in capo al medesimo, a tale data, in ossequio al principio sancito per la tassazione dei redditi di capitale dall’articolo 45, comma 1, del Tuir.
Infine, come osserva l’Agenzia, la differenza tra il prezzo di cessione ed il prezzo di sottoscrizione costituirà un reddito diverso di natura finanziaria e il cedente subirà la tassazione come capital gain (con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% applicata dall’intermediario o dal contribuente in dichiarazione, a seconda del regime opzionale prescelto).
Nessuna imposta sostitutiva verrà, invece, accreditata a favore dell’acquirente che assumerà il prezzo di cessione come costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze in occasione della successiva cessione del titolo.