Genitori e figli: come funziona l’obbligo di mantenimento?

Nicola Dimitri
27.3.2023
Tempo di lettura: 3'
Le crisi familiari impongono di fissare nuove regole relazionali ed economiche tra padre-madre e figlio. Per fare il punto sulle dinamiche complesse che si instaurano in questi casi, abbiamo intervistato l’avvocato Maria Grazia Di Nella

L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei confronti dei figli è questione particolarmente delicata in quanto, per un verso, segnala l’esistenza di una crisi all’interno della famiglia (crisi che potrebbe riversare effetti negativi sul minore); per un altro, implica un rapporto non solo affettivo ma anche economico tra padre-madre e figlio

Inoltre, la situazione si complica quando il figlio diviene maggiorenne: fino a che punto, infatti, è “obbligatorio” mantenere la prole? Per fare il punto sul tema e le dinamiche complesse che instaura, We Wealth ha interpellato l’avvocato Maria Grazia Di Nella, esperta in diritto familiare, gestione della crisi coniugale e pianificazione patrimoniale

Avvocato Di Nella, cosa si intende per obbligo di mantenimento? Quali sono le condizioni e in cosa consiste? 

Il mantenimento, o meglio, il dovere di mantenere i figli minori e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti, è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all’art. 30 ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all’interno o fuori dal matrimonio. 

In questo senso, pertanto, si può̀ evincere che l’obbligo di mantenimento sussiste per il sol fatto di aver messo alla luce i figli: detto obbligo decorre dalla nascita della prole e perdura anche in caso di separazione della coppia genitoriale, che sia o meno unita in matrimonio. 

Nell’accordo trovato dai genitori ovvero nel provvedimento del giudice, sarà sempre previsto per i figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente, l’ammontare di un assegno mensile di mantenimento e l’obbligo di contribuire alle loro spese straordinarie, per assicurar loro tutela in adempimento proprio al dovere costituzionale.


Può dirci qualcosa in merito ai criteri utilizzati per quantificare il contributo?

A tal riguardo, ci aiuta l’art. 337 ter c.c. al quarto comma, che specifica che il contributo deve essere quantificato tenendo conto, da una parte, delle “esigenze attuali del figlio” e, dall’altra, avendo presente il criterio di proporzionalità del contributo al reddito di ciascun genitore. 

Più in particolare, sono spesso osservati alcuni elementi chiave, come il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tenuto conto delle risorse economiche di entrambi i genitori, vale a dire non solo le entrate reddituali ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie, risparmi e anche proventi in “nero” sarà quantificato l’ammontare dell’assegno e la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie.

Cosa accade al raggiungimento della maggiore età del figlio?

Circa i presupposti del mantenimento dei figli maggiorenni la Cassazione ha ribadito che il raggiungimento della maggiore età̀ non è motivo di revoca automatica del mantenimento. Tuttavia, è opportuno, osserva la Cassazione, valutare caso per caso. 

A tal riguardo, per la sussistenza del mantenimento dopo la maggiore età̀ occorrerà̀ avere riguardo all’età̀ del ragazzo, al percorso formativo avviato o meno, alla concreta ricerca da parte di questo di una occupazione. Pertanto, in linea generale si può̀ osservare che, ad esempio, perde il diritto ad essere mantenuto il figlio maggiorenne che ha stipulato un contratto a tempo determinato che per adeguatezza di paga e orizzonte temporale permette a quest’ultimo di fare ingresso nel mondo del lavoro. D’altra parte, osserva la Corte di Cassazione, il rischio che il contratto a tempo determinato non venga rinnovato non è un pericolo troppo diverso dalla perdita del lavoro per altre cause che, come si sa, non fa certamente rivivere l’assegno di mantenimento ma al massimo può̀ far scaturire l’obbligo degli alimenti. 


Cosa accade nel caso in cui un genitore sia inadempiente? 

In caso di inadempimento dell’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento o del rimborso delle spese straordinarie, occorrerà̀ dare corso ad un’azione esecutiva: azionando il titolo esecutivo costituito dall’accordo di separazione, ovvero dalla sentenza di separazione o divorzio, occorrerà̀ portare a notifica un atto di precetto con il quale si ordinerà al genitore inadempiente di versare l’importo, pena il pignoramento dello stipendio ovvero del conto corrente, dell’autovettura o, nei casi più gravi, di una eventuale proprietà immobiliare. In caso di ripetuta violazione, interviene il legislatore con la previsione di poter chiedere al giudice di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, ad esempio al datore di lavoro, che una parte dello stipendio venga versato direttamente al genitore collocatario. Senza dimenticare che il mancato versamento del mantenimento dei minori o dei maggiorenni non autonomi è anche penalmente rilevante, costituendo reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, procedibile d’ufficio in caso di minori.

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Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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