L’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se trasmessa da un consulente o un professionista esterno, è personale e incombe direttamente sul contribuente
Per andare esenti da ogni responsabilità penale correlata all’omessa dichiarazione dei redditi è opportuno prendere degli accorgimenti
Allo stesso tempo, è buona norma non sottovalutare le responsabilità personali cui si può andare incontro laddove la dichiarazione, compilata e trasmessa dal consulente, integri alcune fattispecie di reato.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il contribuente, per giustificare il reato di omessa dichiarazione dei redditi e sollevarsi da ogni responsabilità personale, non può limitarsi a sostenere di aver fatto incolpevole affidamento nel professionista incaricato della compilazione e che, proprio per questo affidamento incolpevole, non ha sorvegliato sulla correttezza del suo operato.
La circostanza di aver fatto ricorso al professionista per predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi, ha dichiarato la Corte, in primo luogo, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, DLgs. 10 marzo 2000 n. 74), in secondo luogo, non esclude la consapevolezza del contribuente circa la violazione dell’obbligo e, infine, non giustifica l’inutile scadenza del termine entro cui, il soggetto passivo, ha comunque la possibilità di presentare in forma tardiva la dichiarazione omessa.
Al contrario, la responsabilità ricade e incombe direttamente sul contribuente.
Ebbene, poiché non è possibile trasferire su altri soggetti la responsabilità penale che discende nel caso di omessa dichiarazione, e poiché, per dimostrare l’assenza del dolo, il contribuente non può limitarsi a sostenere l’incolpevole affidamento, ma deve anche dimostrare l’assenza di ogni preordinata volontà diretta a non pagare le imposte dovute, ciò che si ricava dalla sentenza è che è opportuno prendere degli accorgimenti.
Innanzitutto, poiché la prova del dolo specifico (necessario per integrare il reato di omessa dichiarazione) del contribuente può desumersi anche dai comportamenti successivi al mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, è opportuno avere ulteriori contatti con il professionista incaricato, al fine di verificare la correttezza dell’invio della dichiarazione e scongiurare errori o mancati adempimenti.
In seconda battuta, per non incorrere nel rischio di integrare la fattispecie di evasione fiscale, è opportuno conservare la copia sottoscritta della dichiarazione anche quando trasmessa telematicamente.
Inoltre, occorre tenere a mente i termini in cui è ancora possibile presentare tardivamente la dichiarazione, fino a quel momento omessa, senza incorrere in responsabilità penale.
Stante quanto sopra, è opportuno soffermarsi sul reato di omessa dichiarazione, delineando gli aspetti peculiari.
L’omessa dichiarazione è un reato tributario che si configura nell’ipotesi in cui un soggetto, con l’intento di evadere le imposte sui redditi e sull’Iva, non presenta (omette di presentare) le relative dichiarazioni.
Il reato è punito con la reclusione da due a cinque anni, e si considera consumato nel caso in cui si dimostri il dolo specifico da parte del contribuente; dolo che si traduce nella consapevolezza di evadere le imposte.
E invero, per risultare responsabili del reato di omessa dichiarazione, che rappresenta un’offesa alla trasparenza fiscale che compete al contribuente e un danno (nel momento della consumazione) all’interesse dell’erario di percepire il tributo, occorre superare una determinata soglia.
In particolare, la punibilità della condotta omissiva si manifesta a carico del soggetto, nel caso in cui l’imposta evasa, con riferimento a una delle singole imposte (redditi o Iva) è superiore a 50.000 euro; oppure quando il soggetto omette di presentare la dichiarazione di sostituto d’imposta, nel caso in cui l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.
È bene considerare, però, che il legislatore non considera integrato il reato in esame in tre ipotesi.
Se entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, il contribuente provvede a presentarla tardivamente.
Se il contribuente non ha sottoscritto la dichiarazione.
Se la dichiarazione è stata redatta su uno stampato non conforme al modello prescritto.