Il soggetto che svolge l’attività in Italia in nome o per conto del veicolo di investimento non residente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e delle sue controllate, dirette o indirette
Gli asset manager non assumono lo status di stabile organizzazione italiana dei veicoli non residenti
La legge di bilancio incide sulla disciplina dell’Investment Management Exemption
Il disegno di legge di bilancio 2023, all’art. 1 comma 255, prevede delle modifiche all’art. 162 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in relazione alla disciplina prevista per gli asset manager.
Più nello specifico, il testo del Ddl. di bilancio 2023, per il quale si attende a breve il voto di fiducia in Senato, all’art. 1, comma 255, introduce delle specificazioni alla normativa prevista per le stabili organizzazioni, inserendo alcune disposizioni volte a recepire le regole sull’Investment Management Exemption. Il fine è aumentare l’attrattività dell’Italia per gli investimenti.
In effetti, a leggere le disposizioni di cui sopra, emerge che l’obiettivo è quello di ridurre i rischi fiscali per gli asset manager e dunque per coloro che effettuano e gestiscono in Italia investimenti per conto di veicoli non residenti.
Dall’art. 1, comma 255, che introduce all’art. 162 Tuir il comma 7 ter e quater, se ne desume, quindi, che:
- gli asset manager non assumono lo status di stabile organizzazione italiana dei veicoli non residenti
- sono indipendenti gli asset manager (anche non residenti) che agiscono in nome e per conto del veicolo di investimento non residente e per conto di questo concludono contratti di acquisto, vendita o negoziazione
- sono indipendenti gli asset manager (anche non residenti) che gestiscono affari per i veicoli non residenti anche mediante l’esecuzione di operazioni preliminari o accessorie all’acquisto, vendita, negoziazione di partecipazioni o strumenti finanziari.
La previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio, va quindi a rafforzare quanto previsto dall’attuale comma 7 dell’art. 162 Tuir, a mente del quale:
- il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività
- tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
Il nuovo testo dell’art. 162 Tuir, arricchito del comma 7 ter, prevede infatti che:
“Si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti”.
Tuttavia, questa previsione è soggetta ad alcune condizioni, dettate dal nuovo comma 7 quater dell’art. 162 Tuir.
Infatti, le disposizioni del comma 7 ter (che verrà introdotto dalla legge di Bilancio) si applicano a condizione che:
- il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso tra quelli consentono un adeguato scambio di informazioni
- il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza
- il soggetto residente o non residente, che svolge l’attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d’investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto
- il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata da documentazione idonea.
Ma non è tutto. Le condizioni di cui sopra, come previsto dal comma 9 bis che la legge di Bilancio introdurrebbe nell’art. 162 Tuir, determinano che:
- al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7 quater, la sede fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento non residente per il solo fatto che l’attività dell’impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.
Questa previsione, dunque, è volta ad evitare che possa essere immediatamente individuata in Italia una stabile organizzazione dell’impresa estera per il solo fatto che in Italia vi sia una sede fissa di affari dell’asset manager.