Il sistema di incentivi fiscali agli investimenti in startup e pmi innovative – imperniato sul binomio tra detrazione/deduzione “ordinaria” del 30% (art. 29 D.L. 179/2012) e detrazione rafforzata del 65% in regime “de minimis” (art. 29-bis) – nasce per ridurre un’asimmetria strutturale: le imprese innovative, soprattutto nelle primissime fasi, sconterebbero infatti un accesso al capitale più difficile, un rischio intrinseco più elevato e, spesso, un percorso di crescita non lineare.
In questo scenario, la leva fiscale è stata pensata come compensazione parziale del rischio assunto dai business angel e come acceleratore della capitalizzazione.
Tale sistema di incentivi risulta fortemente depotenziato a partire dal 1° gennaio 2026, per effetto del venir meno dell’operatività della detrazione/deduzione del 30%.
La detrazione/deduzione ordinaria del 30% (art. 29)
L’art. 29 riconosce una detrazione Irpef del 30% per le persone fisiche o una deduzione Ires del 30% per le persone giuridiche, sulle somme investite nel capitale sociale di startup e pmi innovative, per un massimo investimento annuale rispettivamente di € 1 milione e € 1,8 milioni.
L’agevolazione risulta applicabile sia nel caso di investimento diretto che nel caso di investimenti indiretti effettuati per il tramite di Oicr o altre società che investono prevalentemente in startup/pmi innovative.
La detrazione del 65% in regime “de minimis” (art. 29-bis)
Nel 2020 il legislatore ha previsto un rafforzamento di tali incentivi alla capitalizzazione delle startup/pmi innovative mediante l’introduzione della detrazione Irpef cosiddetta “de minimis”, inizialmente pari al 50% ed applicabile a startup/pmi innovative, e dal 2025 elevata al 65% con ambito di applicazione limitato alle startup innovative.
Tale misura, contenuta nell’art. 29-bis, consiste in un incentivo maggiore, ma più circoscritto:
- il massimo investimento agevolabile è pari a € 100.000 per singolo periodo d’imposta;
- è agevolabile solamente l’investimento in start-up innovative (dal 2025 non è più agevolabile l’investimento in pmi innovative). Inoltre, dal 2025 per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge sulla Concorrenza (L. 193/2024) l’agevolazione può essere fruita non oltre il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale ed è esclusa nel caso in cui l’investimento determini una partecipazione superiore al 25% del capitale o diritti di governance o nel caso in cui l’investitore sia anche fornitore di servizi per un fatturato superiore al 25% dell’investimento;
- l’ammontare massimo agevolabile deve rispettare il plafond “de minimis” in capo all’impresa beneficiaria, pari a € 300.000 nell’arco di tre anni;
- a differenza dell’incentivo ordinario che è un diritto dell’investitore, l’incentivo “de minimis” è “concesso” dall’impresa al singolo investitore, previa verifica della disponibilità del plafond tramite piattaforma Mimit;
- differentemente da quanto previsto per l’incentivo ordinario, non risulta agevolabile l’investimento realizzato indirettamente tramite società che investono prevalentemente in start-up innovative.
L’evoluzione normativa ha così disegnato un sistema binario: da un lato, un incentivo “ordinario” di più facile accesso; dall’altro, un incentivo in regime “de minimis” maggiormente conveniente, ma con vincoli più̀ stringenti.
Il coordinamento tra incentivo ordinario e l’incentivo “de minimis”
Il coordinamento tra l’art. 29 e l’art. 29-bis è stato chiarito nel question time del 29 ottobre 2025 (n. 5-04587), in cui è stata confermata la non cumulabilità dei due incentivi: la detrazione “de minimis” opera «in alternativa» alla detrazione ordinaria, nel senso che non è consentito applicare il 65% entro 100.000 euro e, insieme, il 30% sulla parte eccedente.
Così, ad esempio, nel caso di investimento realizzato nel 2025 in misura pari a € 300.000, l’investitore deve scegliere tra:
- (i) la detrazione “de minimis” del 65% applicata sull’ammontare massimo annuale di € 100.000 (beneficio pari a € 65.000);
- (ii) la detrazione ordinaria del 30% sull’intera somma complessivamente investita (beneficio pari a € 90.000), entro il massimale di € 1 milione.
Dal 1° gennaio 2026 stop alla detrazione del 30%
Dal 1° gennaio 2026 la detrazione ordinaria del 30% non risulta più fruibile. Ciò trae origine dall’autorizzazione della Commissione Ue al regime agevolativo per investimenti in start-up innovative che prevede espressamente come termine di scadenza il 31 dicembre 2025, salvo notifica di richiesta di proroga che al momento non risulta essere stata effettuata.
In principio, un’eventuale notifica e successiva proroga operata nel corso del 2026 dovrebbe consentire di fruire dell’’agevolazione del 30% anche su investimenti realizzati prima della proroga.
Dunque, al momento l’unico incentivo realmente utilizzabile è la detrazione del 65% in regime “de minimis” che però è applicabile alle sole startup innovative, escludendo quindi da qualsiasi agevolazione l’investimento in pmi innovative.
L’effetto collaterale: club deal penalizzati
La combinazione tra (i) il limite dei 100.000 euro fruibile dal singolo investitore, (ii) il plafond “de minimis” di € 300.000 da verificare in capo alla società e (iii) l’impossibilità di realizzare l’investimento tramite Spv, penalizza in modo sensibile i club deal che oggi rappresentano un importante strumento per l’investimento nel venture capital, rendendo più difficile la raccolta di nuovi capitali.
Una via d’uscita: il contratto fiduciario
Esiste però una soluzione operativa che consente di combinare i benefici del club deal (cap table non frazionata, gestione accentrata del voto e degli exit) senza rinunciare all’investimento “diretto” richiesto dalla normativa fiscale per l’applicazione della detrazione del 65%: l’intestazione fiduciaria.
In tal modo, la titolarità formale delle quote è intestata a una società fiduciaria in forza di un mandato fiduciario che consente una gestione unitaria di tutte le fasi dell’investimento (aumenti capitale, votazioni ed exit), mentre sul piano fiscale la prassi riconduce l’effettiva titolarità dell’investimento al singolo investitore-fiduciante come se l’investimento fosse realizzato direttamente, consentendo quindi di poter fruire della detrazione del 65%.
(Articolo scritto in collaborazione con l’avv. Concetta Letizia Scime)

