La vendita di opere d’arte mediante un iniziale investimento in denaro, maggiorata di un importo fisso alla scadenza del contratto, può qualificarsi come offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi del D.lgs. 58/1998? Secondo la Consob sì.Â
È dello scorso maggio la delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa avente come oggetto le attività della Promo Art Invest S.r.l., società italiana con sede a Viareggio, che pubblicizzava su Facebook la propria iniziativa Lingotto d’Arte. Idealmente, l’investitore prescelto si metteva in contatto con la società , in modo da ricevere una visita a domicilio in cui gli venivano mostrate le opere d’arte “di alto valore” su cui investire.
Una volta convinto il cliente, la Promo Art Invest S.r.l. proponeva a quest’ultimo un “contratto di compravendita di opere d’arte“. Il contratto prevedeva il versamento di 3.000 euro (cifra identificata come “inferiore rispetto al valore delle opere in cui investire“) da parte del collezionista nei confronti della società , lasciando all’investitore la possibilità di scegliere – al termine di diciotto mesi – se tenere le opere acquistate o restituirle per il valore dell’importo speso maggiorato del 6.8%.Â
Dalla compravendita di opere agli investimenti in arte
Secondo la Consob, l’attività della società incriminata non sarebbe quella di mera compravendita di opere d’arte, bensì una vera e propria offerta al pubblico di prodotti finanziari. Nella propria decisione, l’autorità ha spiegato che l’iniziativa Lingotto d’Arte rispecchia in pieno le caratteristiche richieste dall’art.1 del D.lgs. 58/1998 per essere configurata come “offerta finanziaria”.
Si può affermare che l’attività abbia ad oggetto prodotti finanziari (l’utente si aspetta infatti un rendimento dal proprio investimento), che l’offerta venga proposta in modo standardizzato e uniforme sulla pagina Facebook dell’azienda promotrice e che il prodotto sia da riferirsi al pubblico italiano (vista la lingua in cui l’offerta è stata proposta e i canali con cui è stata pubblicizzata).
Inoltre, non risulta che la Promo Art Invest S.r.l. abbia richiesto alla Consob l’autorizzazione a effettuare al pubblico un’offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli e delle quote o azioni di Oicr aperti, come previsto dal sopracitato decreto. L’autorità ha infine deciso di sospendere – in via cautelare per 90 giorni – l’offerta fatta al pubblico dalla Promo Art Invest S.r.l.
La Consob fa da caso scuola in Europa
La decisione della Consob non è passata inosservata, essendo la prima in Europa su tale argomento. Le autorità degli altri Paesi – quali la Financial Conduct Authority (FCA) inglese – non si sono ancora pronunciate su casi analoghi, anche a causa della limitatezza delle controversie sollevate dagli investitori su tali prodotti.
Rimane il fatto che l’attenzione nei confronti dell’arte usata come veicolo finanziario si è progressivamente alzata negli ultimi anni, per lo meno in Italia. Questo è dovuto in parte alla diffusione degli NFT e alla presenza di offerte finanziarie sui social network, che hanno spinto la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa a tenere gli occhi ben aperti su possibili violazioni.
La decisione dell’autorità è anche un monito nei confronti di tutti coloro che vengono attirati dai “guadagni facili nel mercato dell’arte” offerti da società quali la Art Invest S.r.l. Questo tipo di mercato tratta infatti asset alternativi – i cui rendimenti sono difficilmente assimilabili a quelli degli investimenti “classici” – che dovrebbero essere inseriti in un’ottica più ampia di gestione di portafoglio. Nonostante iniziative quali il Lingotto d’Arte sembrino costituire una mera compravendita di opere d’arte, sono invece un prodotto di natura finanziaria che deve sottostare le relative legislazioni finanziaria e fiscale.Â
In copertina: Mark Wagner, The Money Lisa (dettaglio). Copyright l’artista via CBS News