Il possesso di opere d’arte e altri beni da collezione in linea generale non produce redditi rilevanti da riportare nella dichiarazione dei redditi per i collezionisti. Inoltre, il possesso di questa particolare categoria di beni non è soggetto a imposta patrimoniale nel nostro ordinamento. Tuttavia, vi sono situazioni in cui le opere d’arte e gli altri beni da collezione possono generare redditi tassabili e obblighi dichiarativi, alcuni dei quali scattano per la prima volta dalla prossima dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione redditi 2024: i redditi derivanti dalla vendita di opere d’arte
Partendo dai primi, è orientamento consolidato che la vendita abituale di oggetti di questo tipo generi redditi di impresa. Ricorrendo il carattere dell’abitualità il collezionista viene riqualificato dall’Erario come “mercante” in quanto professionalmente e abitualmente esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore dei beni. In questo caso si dovrà compilare il quadro RF della dichiarazione dei redditi con l’indicazione dei ricavi conseguiti e dei costi correlati o il quadro LM se tali ricavi sono entro la soglia per l’applicazione del regime forfetario (85 mila euro) o ancora il quadro RG se ricorre la soglia per la contabilità semplificata (ricavi inferiori a 800.000 euro per le cessioni di beni). Non si rende necessaria la compilazione della dichiarazione ai fini Irap se in capo al collezionista è carente il requisito dell’autonoma organizzazione per la produzione del reddito. Ma anche le vendite occasionali di opere d’arte e oggetti da collezione possono generare un reddito tassabile se l’intento originario dell’acquisto era quello di realizzare un profitto dalla successiva rivendita. Qui le cose si complicano perché per l’anno 2023 e precedenti non è prevista alcuna norma in grado di individuare oggettivamente il comportamento rilevante ai fini fiscali. Le cose cambieranno con l’attuazione della legge delega per la riforma fiscale approvata con la legge n. 111 del 9 agosto 2023 che introdurrà una norma specifica. Ma fino ad allora si procede caso per caso e dunque se si acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile si produce così un reddito da attività commerciale non esercitata abitualmente e dunque un “reddito diverso” su cui sono dovute le imposte. Anche in questo caso occorre considerare in diminuzione le spese inerenti. Per questa attività occasionale deve essere compilato il quadro RL della dichiarazione fiscale.
Dichiarazione redditi 2024: le opere d’arte detenute all’estero
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, le opere d’arte e i beni da collezione se detenuti all’estero, in quanto potenzialmente suscettibili di produrre un reddito tassabile in Italia, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi con la compilazione del quadro RW. La compilazione del quadro RW non dà luogo in questo caso all’assoggettamento ad imposta ma si rende necessaria ai fini del monitoraggio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia che detengono tali beni a titolo di proprietà o di altro diritto reale o ne hanno la disponibilità e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza. Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il collezionista risulti esserne il “titolare effettivo”. Il collezionista deve indicare nel quadro RW il costo di acquisto dell’opera o del bene oppure il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).
Dichiarazione redditi 2024: cosa fare se si possiedono nft
Quanto sin qui detto per i beni detenuti all’estero vale anche per le cripto-attività tra le quali rientrano i non fungible token (NFT) ossia gli atti di proprietà e i certificati di autenticità scritti su blockchain che incorporano opere d’arte o beni digitali da collezione, detenuti attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2024, relativa ai redditi 2023, il quadro RW citato sopra deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività. L’imposta sostitutiva del 26%, istituita con la legge di bilancio 2023, si applica in caso di plusvalenze e altri proventi, se non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le plusvalenze sulle cripto-attività e sugli nft sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze e l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del collezionista-contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.