L’improvvisa emergenza legata all’epidemia da covid-19 ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, ma anche un grave shock per le economie mondiali. Focus sugli aiuti alle imprese e sui margini di manovra dei governi
Le misure di sostegno alle imprese adottate dai decreti legge marzo-maggio, sono, in prevalenza, di carattere straordinario e temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) e autorizzate dalla Commissione Ue alla luce del nuovo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19” cosiddetto “Temporary framework“.
L’improvvisa emergenza legata all’epidemia da covid-19 nei primi mesi del 2020 ha rappresentato una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, ma anche un grave shock per le economie mondiali. L’impatto sull’economia dell’attuale pandemia avviene – secondo quanto evidenziato dalle principali fonti istituzionali – attraverso diversi canali: uno shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l’effetto negativo dell’incertezza sui piani di investimento e l’impatto sulla liquidità per le imprese.
Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia dell’Ue e dei diversi Stati membri rientra l’adozione di
norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current covid-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01”, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico
in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
Il Temporary framework cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, fatta eccezione per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace fino al 1° luglio 2021. Tuttavia, prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Dunque sulla base dell’andamento dell’evento pandemico, ci si potrà attendere una estensione dello stesso.
Vale infine ricordare che il D.L. n. 34/2020, (Decreto Rilancio), traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del Temporary framework, con le relative deroghe temporanee, tra cui la possibilità – per le imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti – di accedere ai regimi di aiuto adottati in via straordinaria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione (art. 53)). In tal senso, per gli aiuti di importo limitato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), l’aiuto non deve superare 800mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere), elevando cosi il termine ordinario dei precedenti 200mila per impresa (limite pre-covid). L’aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell’articolo 2, punto 18) del Gber). L’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Le misure di sostegno alle imprese adottate dai decreti legge marzo-maggio, sono, in prevalenza, di carattere straordinario e temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) e autorizzate dalla Commissione Ue alla luce del nuovo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’…
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