Il Temporary framework cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, fatta eccezione per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace fino al 1° luglio 2021. Tuttavia, prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Dunque sulla base dell’andamento dell’evento pandemico, ci si potrà attendere una estensione dello stesso.
Vale infine ricordare che il D.L. n. 34/2020, (Decreto Rilancio), traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del Temporary framework, con le relative deroghe temporanee, tra cui la possibilità – per le imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti – di accedere ai regimi di aiuto adottati in via straordinaria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione (art. 53)). In tal senso, per gli aiuti di importo limitato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), l’aiuto non deve superare 800mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere), elevando cosi il termine ordinario dei precedenti 200mila per impresa (limite pre-covid). L’aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell’articolo 2, punto 18) del Gber). L’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

