L’attivo ereditario comprende l’insieme di tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta
L’imposta di registro sulla divisione ereditaria deve tener conto del valore dei beni donati dal defunto
Con una recente sentenza, la n. 2588 del 2023, la Corte di Cassazione si è espressa attorno ad un caso avente ad oggetto l’individuazione del regime impositivo di registro applicabile ad un atto di divisione di comunione ereditaria posto in essere in presenza di donazioni effettuate in vita dal de cujus a favore di taluno dei condividenti, e civilisticamente tenute a collazione.
Più in particolare, la questione sottoposta ai giudici di legittimità obbliga ad approfondire se nella divisione ereditaria, al fine di stabilire la massa comune ed accertare l’eventuale divergenza tra quote di fatto/quote di diritto e la sussistenza di eccedenze/conguagli tra coeredi si debba tenere conto – oppure no – del valore del bene donato in vita dal de cujus ad uno dei coeredi condividenti, ed appunto oggetto di collazione.
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Determinazione della massa ereditaria: il nuovo orientamento della Cassazione
Confutando un precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della tassazione della divisione, nella determinazione della massa ereditaria, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal de cuius a uno dei coeredi condividenti e oggetto di collazione.
Nella sentenza in esame i giudici si sono espressi attorno alla questione se nel computo dell’asse ereditario netto, ai fini della valutazione della natura della divisione, dovessero, o meno, essere considerate anche le donazioni precedentemente fatte dal defunto agli eredi.
Sul punto, hanno rilevato come la base imponibile per calcolare l’imposta di registro sulla divisione debba essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore del bene collazionato per imputazione.
In questo senso, secondo un più recente indirizzo interpretativo, in tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l’art. 34 TUR va interpretato in accordo con la disciplina civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto dall’art. 724 c.c..