Il trust è un istituto nato in ordinamenti di common law ma che oramai in modo stabile, come afferma la Corte di Cassazione, fa parte anche del nostro ordinamento. Quali sono le ragioni del suo crescente successo?
In primo luogo, con il trust si realizza una separazione tra la titolarità del patrimonio (in capo al trustee) e il diritto di beneficiare dello stesso, che spetta esclusivamente ai beneficiari (in genere lo stesso disponente e tutti i suoi eredi). Il patrimonio viene così mantenuto unitario grazie al trust, senza che nessuno di coloro che avrebbero diritto a una parte di esso (i beneficiari) venga svantaggiato; inoltre, il beneficio di poter godere del patrimonio può giungere anche a soggetti che, per ragioni anagrafiche, di salute o altro, non sarebbero in grado di amministrarlo correttamente.
Le figure del disponente e del trustee
È il disponente che liberamente stabilisce le finalità del trust, quali scopi deve perseguire, e che investe di una obbligazione fiduciaria il trustee, il quale è chiamato a dare esecuzione a tali volontà del disponente.
Il trustee ha il dovere di dare esecuzione al disegno programmatico impresso al trust dal disponente, non può disinteressarsene, pena la sua responsabilità personale. Un trust correttamente istituito, inoltre, per mezzo del guardiano o del comitato dei guardiani ha al suo interno quei meccanismi di “auto correzione” che consentono di porre rimedio a quei casi, invero molto rari nel caso di trustee professionali, di non corretto operato del trustee.
Le possibilità di impiego del patrimonio nel trust
Un altro elemento che caratterizza i trust, distinguendoli dalle società holding o cassaforte di famiglia, sono le possibilità di impiego del patrimonio. Gli amministratori di una società, infatti, possono impiegare il patrimonio solo per il perseguimento dell’oggetto sociale e non possono spenderlo per soddisfare interessi dei soci.
Se un socio ha bisogno, tutto quello che si può fare è una distribuzione di dividendi (o restituzione degli apporti) dalla società a suo favore; sarà poi il socio a spendere per sé. Il trustee, invece, se così ha voluto il disponente, può (anzi, deve) impiegare il patrimonio del trust nell’interesse dei beneficiari, spendendolo per quanto occorrente per soddisfare le loro esigenze di vita. Il trustee, quindi, può spendere il patrimonio in trust nell’interesse dei beneficiari e ciò risolve tutti quei casi in cui è preferibile che il patrimonio non transiti prima nella loro diretta disponibilità. Si pensi ad esempio ai casi di figli troppo giovani o dissipatori, a soggetti svantaggiati, allo stesso disponente per il caso in cui una malattia lo renda un soggetto fragile, e così via.
I vantaggi fiscali del trust
Anche dal punto di vista fiscale il trust è particolarmente efficiente, in special modo se confrontato con l’utilizzo di società con funzione di holding o di cassaforte di famiglia. Il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee è fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi e sconta le imposte di registro e ipo-catastali solo in misura fissa; al contrario, il conferimento del patrimonio a una società rappresenta una fattispecie realizzativa ai fini delle imposte sui redditi, con tassazione della plusvalenza latente ad esempio nel caso in cui oggetto di conferimento sia una partecipazione; inoltre, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale nel caso di immobili.
I redditi che maturano sul trust scontano l’Ires, quindi sono assoggettati all’aliquota del 24% e tale imposizione è definitiva, non essendo dovuto più nulla dai beneficiari nel caso in cui il trust (opaco) assegni loro tali redditi. I redditi che maturano in capo ad una società, invece, scontano le aliquote Irpef progressive dei loro soci nel caso di società fiscalmente trasparenti (ad esempio le società semplici) ovvero, nel caso di società di capitali, scontano dapprima l’Ires al 24% in capo alla società e sono poi soggetti alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta quando vengono distribuiti ai soci persone fisiche.
Infine, fino a quando il patrimonio resta in trust non è dovuta l’imposta sulle successioni e se il trust ha durata pluri-generazionale ciò vuol dire che si salta l’imposizione per più generazioni. Quando poi si giunge all’attribuzione finale del patrimonio dal trustee ai beneficiari tale assegnazione sconta l’imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e franchigie come se in quel momento l’attribuzione venisse effettuata direttamente dal disponente (ad esempio il genitore o il nonno) a favore dei beneficiari (ad esempio i figli o i nipoti).
Conclusioni
Per moltissime ragioni, le principali delle quali abbiamo sopra tratteggiato, il trust si sta imponendo come il più duttile ed efficace strumento per la pianificazione patrimoniale e il passaggio generazionale; da qui la grande diffusione che sta avendo. Al tempo stesso è necessario essere coscienti del fatto che il trust è anche il più complesso e sofisticato strumento giuridico che il nostro ordinamento ci mette a disposizione, che richiede moltissimi anni di studio e approfondimento altamente specialistici. Il rischio del successo del trust è che sempre più spesso viene proposto da professionisti che non hanno una adeguata preparazione, che spesso operano scaricando modelli di atti istitutivi da internet, senza in verità comprendere appieno il significato e le implicazioni delle singole clausole.
È quindi essenziale assicurarsi che il consulente che propone l’utilizzo di tale strumento sia effettivamente un soggetto altamente specializzato nel diritto dei trust, così come è fortemente consigliabile utilizzare trustee e guardiani professionali, quindi anch’essi specializzati in tale materia. A titolo esemplificativo, si può verificare se il proprio consulente è stato ammesso (l’ammissione avviene solo per esame) al Registro dei professionisti accreditati tenuto dalla “Associazione il trust in Italia”, costituita nel 1999 per impulso dei Consigli nazionali delle professioni maggiormente interessate, dottori commercialisti, forense, notariato, la quale è il più importante ente operante in Italia per lo studio specialistico di questo affascinante istituto giuridico.
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