Niente ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti fatti da una controllata italiana
Il “segreto” sta proprio nella presenza della società italiana
Il caso
L’istante è la management company di Alfa Lp (il fondo). Il fondo è una società localizzata nel Regno Unito, costituita in data 5 novembre 2018, nella forma di Limited partnership secondo il Limited partnership Act 1907. Tale società è stata costituita quale entità volta ad effettuare investimenti sia nel Regno Unito che all’estero. Ai sensi dell’articolo 4 del “Limited partnership agreement constituting Alfa Lp “, quest’ultima ha come oggetto “lo svolgimento, in Scozia o in qualunque altro paese, dell’attività di effettuazione e monitoraggio in via diretta o indiretta di investimenti in qualità di veicolo di detenzione delle partecipazioni acquisite. L’attività del Fondo è esercitata con lo scopo della produzione di profitti ai fini della loro distribuzione ai sensi del presente accordo. Il fondo ha pieni poteri di sottoscrizione ed esecuzione di tutti i contratti, accordi o investimenti nonché di eseguire ogni altra attività e operazione ritenuta a tali fini necessaria o opportuna dal General partner o dal manager al fine del raggiungimento dei predetti obiettivi”, si legge dalla testo della risposta dell’Agenzia delle entrate.
Le risorse finanziarie oggetto di investimento vengono apportate al fondo attraverso dei “Limited partner loans” e per la residua parte mediante apporti di capitale. Il general partner del fondo è la Alfa Gp Limited, società localizzata nel Regno Unito costituita in data 29 ottobre 2018 nella forma di società per azioni secondo la legge del Regno Unito, c.d. “companies act 2006”. La gestione del Fondo è stata affidata dal suo general partner all’Istante con la sottoscrizione di un apposito accordo. Si rappresenta che sia la Fondo che il suo general partner non sono autorizzati allo svolgimento di alcuna attività regolamentata ai sensi del Uk Financial services and market Act 2000 (Fsma). Diversamente, l’Istante è: – autorizzato allo svolgimento di attività regolamentata e alla prestazione dei relativi servizi ai sensi del Fsma; – soggetto a vigilanza da parte della Fca. Nel contesto del perseguimento del proprio oggetto sociale, il fondo ha effettuato un investimento in Italia secondo la struttura di seguito rappresentata: – il Fondo detiene una partecipazione totalitaria in una società residente nel Regno Unito denominata Alfa holdings limited (Uk 1), la quale, a sua volta, detiene la partecipazione totalitaria in un’altra società residente nel Regno Unito denominata Alfa Limited (Uk 2); – la società Uk 2 ha sottoscritto un accordo di investimento ai sensi del quale ha (i) costituito in Italia in data 19 novembre 2018 una società a responsabilità limitata denominata Alfa S.r.l. (Ita HoldCo) e ha fatto sì che Ita HoldCo acquistasse una partecipazione pari all’80% di NewCo (Ita NewCo), costituita in data 2 luglio 2018. La residua quota di partecipazione in Ita NewCo (pari al 20%) è detenuta da una società di diritto italiano denominata Beta S.r.l. ( Coinvestitore). L’acquisizione è stata finanziata in parte attraverso versamenti in conto capitale da parte dei soci e in parte attraverso tre finanziamenti a medio-lungo termine erogati dal Fondo a Ita HoldCo, quale socio indiretto.
L’istante ritenendo che il fondo sia soggetto a vigilanza nel paese estero nel quale è istituito chiede che lo stesso possa qualificarsi come un investitore istituzionale estero ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600. Conseguentemente, chiede di sapere se gli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal fondo a Ita HoldCo possano essere esclusi dall’applicazione della ritenuta.
Risposta
L’Agenzia delle entrate specifica come per l’istante non sussista una violazione del requisito della riserva in quanto i finanziamenti in esame sono concessi in favore di una società facente parte del gruppo di appartenenza, detenuta, ancorché indirettamente, nella misura del 100% dal fondo. Per quanto riguarda il requisito oggettivo, l’istante richiede che il fondo venga qualificato investitore istituzionale ai fini della non applicazione della ritenuta sugli interessi percepiti dallo stesso. Il fondo non è un soggetto autorizzato allo svolgimento di alcuna attività regolamentata, tuttavia, nel Regno Unito la costituzione e il funzionamento di un fondo di investimento collettivo non regolamentato è comunque considerata un’attività regolamentata. Quindi, al fine di svolgere legalmente tale attività, il fondo deve essere gestito da un soggetto autorizzato dalla Fca. Al fine di svolgere l’attività di gestione nel Regno Unito, il gestore del fondo dovrà essere autorizzato dalla Fca. L’Amministrazione fiscale precisa inoltre che tenuto conto che il fondo è istituito in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni, lo stesso può essere qualificato come un investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Inoltre essendo che la società riceve i finanziamenti è una società a responsabilità limitata costituita e fiscalmente residente in Italia, avente per oggetto sociale la gestione di partecipazioni, e che tali finanziamenti hanno una durata pari a 10 anni e, nel presupposto che tali finanziamenti non possano essere restituiti in via anticipata, in misura parziale o totale, prima dei 18 mesi e due giorni dalla data di erogazione, l’Agenzia conclude che su tali interessi non si applica la ritenuta.