Nel nostro paese, dopo l’introduzione del codice del terzo settore, crescono le erogazioni: 5,528 miliardi di euro nel 2019
Nuovi strumenti: donor advised fund (Daf), impact investing e social impact bond
Centrale il ruolo della fiscalità per lo sviluppo di questo ambito su cui pesa la riforma non compiuta del terzo settore, a partire dall’assenza di un registro unico
In Europa, al di fuori dei confini nazionali, esistono delle barriere per l’attività di filantropia cross-border tra cui:
- Mancato riconoscimento delle fondazioni straniere con sede nella Ue
- Impossibilità di fusione transfrontaliera tra fondazioni
- Impossibilità di trasferimento transfrontaliero della sede
- Restrizioni sui finanziamenti esteri
- Procedure complesse e favoritismo nazionale
- De-risking da parte delle banche
- Complesse regole per l’impact investing e per la gestione del patrimonio.
Tuttavia, è possibile donare fuori dai confini nazionali, mantenendo le agevolazioni fiscali nazionali, con il network Trasnational giving europe (Tge), che, grazie alle 21 fondazioni partner, consente di effettuare donazioni cross-border, come rappresentato nella figura sottostante:
In particolare, per i donatori Uhnw (ad alto patrimonio netto) si rilevano dei trend di accelerazione verso la filantropia strategica: da un lato la maggiore consapevolezza della necessità di acquisire un metodo per il proprio agire filantropico che porta a un maggior controllo e misurazione degli obiettivi da perseguire e degli enti selezionati. In secondo luogo, un incremento delle fondazioni, di impresa o di famiglia, che possano essere emanazione diretta dei valori condivisi. In ultimo, una sempre maggiore volontà di aggregazione e dunque un ricorso a strumenti partecipativi quali i donor advised fund, i trust Onlus e i social impact bond.
Questi strumenti, di derivazione anglosassone, sono oggi diffusi a livello globale, e in diverse parti del mondo stanno affiancando i tradizionali “canali” filantropici, come riporta il grafico:
Per quanto riguarda i nuovi strumenti, acquista peso il Daf, nato negli Usa ma che in Italia ha una sua connotazione: si tratta di un fondo nominativo gestito da una fondazione di intermediazione che viene creato attraverso un atto pubblico di donazione modale con finalità ed obiettivi stabiliti dal donatore stesso. Una volta effettuata la donazione, la fondazione ne acquisisce il valore a patrimonio e ne gestisce l’operatività.
Un’ulteriore notazione è stata fatta per il social impact bond, che si distingue dalla comune obbligazione poiché gli investitori anticipano il capitale iniziale e sono ripagati solo al raggiungimento dei risultati sociali prefissati.
Il seminario, infine, ha approfondito le tematiche fiscali connesse in particolare alla riforma del terzo settore (non ancora compiuta, si attende il registro unico) e ai vantaggi fiscali introdotti dalla legge di bilancio sulla detassazione degli utili distribuiti agli enti no profit. Inutile sottolineare, forse, l’importanza del trattamento fiscale sullo sviluppo della filantropia, insieme alla trasparenza del settore.
In particolare, in Italia la norma perno delle agevolazioni fiscali è l’articolo 83 del codice del terzo settore in cui gli incentivi fiscali sono legati alla natura di chi effettua l’erogazione. Infatti, per le persone fisiche la detrazione Irpef è pari al 30% (35% in caso di organizzazioni di volontariato) dell’erogazione con limite pari a 30mila euro per periodo di imposta. In alternativa la deduzione dal reddito complessivo netto è pari al 10% del dichiarato senza limiti massimi. Per gli enti e le società, invece, l’unico regime agevolativo è quello della deduzione. Queste misure si rivolgono sia agli enti del terzo settore non commerciali che a quelli commerciali (con attività non prevalente) e tali benefici non possono essere cumulati né tra di loro né con altre agevolazioni che si riferiscano alle stesse erogazioni.
Interessante, infine, il tema delle società benefit che, per statuto, seguono lucro e benefici sociali con impatto reputazionale positivo, anche se per ora con pochissime agevolazioni fiscali (solo un credito d’imposta per la costituzione o trasformazione).
Un’altra novità ricordata è l’esenzione della tassazione del capital gain sulla cessione delle partecipazioni detenute in società innovative (Siavs) a seguito di aumenti di capitale fino al 2025, prevista nel cd decreto sostegni.
Utili, infine, i confronti con i paesi che hanno esperienze consolidate e un dato che fa riflettere è l’ammontare del mecenatismo privato negli Usa, pari a circa 300 miliardi di dollari, superiore al Pil di alcune nazioni.