L’autocertificazione deve essere predisposta in conformità agli allegati E1 e E2 al DM 246 del 17 maggio 2018 rispettivamente per gli oggetti d’arte e per i materiali librari. Il documento è necessario per comprovare che il bene da esportare all’estero rientri tra quelli per i quali non è necessaria l’autorizzazione preventiva prima dell’espatrio definitivo.
In base all’art. 7 del DM 246 del 17/05/2018 il valore dell’opera, e dunque la verifica della soglia di valore, dovrà essere comprovato all’ufficio esportazione presso il quale sia presentata l’autocertificazione, mediante la seguente documentazione:
- a) nel caso in cui l’opera sia stata oggetto negli ultimi tre anni di una compravendita all’asta o tramite un mercante d’arte, le necessarie fotografie della cosa e la fattura da cui risulti il prezzo di aggiudicazione ovvero il prezzo di vendita della cosa, al netto di commissioni (di vendita e di acquisto) e di oneri (quali, a titolo esemplificativo, diritto di seguito, se previsto, imposte, spese di trasporto e di assicurazione);
- b) nel caso in cui l’opera sia stata oggetto di cessione fra privati negli ultimi tre anni, le necessarie fotografie della cosa e una copia del contratto sottoscritto dalle parti o in mancanza, una dichiarazione congiunta delle parti resa davanti a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla da cui risulti il prezzo di acquisto;
- c) nel caso in cui l’opera sia destinata all’estero per essere venduta all’asta, una fotocopia della pagina del catalogo d’asta da cui risulti la data dell’asta con le necessarie fotografie ed una stima massima della cosa non superiore ad euro 13.500, se disponibile, ovvero del mandato a vendere o del contratto di deposito sottoscritti dalle parti con l’indicazione di una stima massima della cosa non superiore ad euro 13.500 o, in alternativa, una valutazione sottoscritta della casa d’aste;
- d) in ogni altro caso, il valore dichiarato dell’opera potrà essere comprovato, in alternativa
1) dalla stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un tribunale;
2) dall’ufficio esportazione su presentazione fisica della cosa.
Entro dieci giorni dalla presentazione della autocertificazione, l’ufficio di esportazione, se reputa che le opere eseguite da oltre settant’anni e con un valore inferiore a euro 13.500 rientrino fra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione, chiede la presentazione fisica delle cose stesse e nei successivi trenta giorni avvia il procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse, dandone comunicazione all’interessato.
Entro dieci giorni dalla presentazione della autocertificazione, l’ufficio di esportazione, se ritiene di dovere procedere all’acquisto coattivo delle cose di autore non vivente eseguite da oltre settant’anni e con un valore inferiore a euro 13.500 per il valore indicato nella autocertificazione, chiede la presentazione fisica delle opere stesse e nei successivi venti giorni avvia il procedimento per l’acquisto coattivo, proponendolo alla direzione generale competente e dandone comunicazione all’interessato.