L’esecutore testamentario è quel soggetto incaricato dal testatore di portare a compimento le proprie ultime volontà e di far sì che le disposizioni testamentarie abbiano esecuzione (ad esempio, questi cura il pagamento dei legati e dei debiti ereditari, è responsabile per la presentazione della dichiarazione di successione e può procedere, come diremo, alla divisione della massa).
Egli ricopre un ufficio di diritto privato e può essere nominato solo per testamento.
L’ufficio dell’esecutore è naturalmente gratuito, specie in ragione del fatto – secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. 17382/2004) – che la persona nominata come esecutore resta libera di decidere se accettare o meno l’incarico. È fatta comunque salva una diversa indicazione espressa (ma non si richiedono formule sacramentali) da parte del testatore: dispone infatti l’art. 711 c.c. che “l’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia, il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità”.
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La retribuzione dell’esecutore testamentario
Il testatore può disporre direttamente la misura della retribuzione nella scheda testamentaria, oppure affidare la sua determinazione a un terzo, o all’arbitrium boni viri dell’erede. Se invece la retribuzione è indicata genericamente, senza previsione dell’ammontare, occorrerà chiederne la quantificazione all’autorità giudiziaria.
Si ritiene che, perché si abbia retribuzione, deve sussistere una proporzione tra attività prestata e compenso stabilito dal testatore. Qualora manchi, si ritiene che la disposizione vada qualificata quale legato: in tal caso, l’esecutore assumerebbe la qualifica di legatario, e gli sarebbe preclusa la legittimazione alla divisione dei beni ereditari ai sensi dell’art. 706, comma 1 c.c.
Secondo certa dottrina e una recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (Cass. 24798/2022), la retribuzione dell’esecutore può essere frutto, oltre che di una disposizione testamentaria, anche di un accordo in tal senso tra la persona nominata quale esecutore testamentaria e gli eredi. Tuttavia, se la retribuzione discende da una disposizione ereditaria, questa è a carico dell’eredità; viceversa, la retribuzione convenuta tra esecutore ed eredi da un lato non è idonea a diminuire l’attivo ereditario a pregiudizio di creditori ereditari e legatari, e dall’altro vincola esclusivamente gli eredi che hanno concluso il patto.
Il legato a favore dell’esecutore testamentario
Nulla vieta, peraltro, che il testatore non preveda alcuna retribuzione a carico dell’esecutore, ma piuttosto disponga un legato (cosiddetto diamant) a favore del medesimo, in segno di gratitudine dei servizi che renderà per portare a esecuzione la volontà testamentaria.
Il rimborso spese dell’esecutore testamentario
Per quanto riguarda le spese, la naturale gratuità del ruolo di esecutore non comporta anche che il medesimo ne debba sostenere le spese. Dispone all’uopo l’art. 712 c.c. che “le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità”. L’esecutore può far fronte alle spese o prelevandole direttamente dalla massa ereditaria, oppure anticipandole e ripetendone l’ammontare dalla massa.
Le spese di cui all’art. 712 c.c. comprendono quelle giudiziali, anche di soccombenza (salva la diligenza dell’esecutore), e sono solo quelle riferibili all’esecuzione dell’incarico. L’esecutore, si ricorda, ha il dovere di agire con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 703, comma 4 c.c., oltre che di rendere il conto, di guisa che se non si attiene a tal criterio, da un lato incorrerà in responsabilità nei confronti degli eredi, dall’altro non avrà diritto al rimborso delle spese che ha anticipato.