A tal riguardo, la Corte, ha soffermato l’attenzione sull’opportunità di procedere o meno alla revocazione del testamento prevista ai sensi dell’art. 687 c.c.
Non tutti i mutamenti del quadro famigliare portano alla revocazione del testamento
Il testamento redatto dal “de cuius” che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale – e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva – di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.
Ancorare in chiave oggettiva la revocazione ad una modificazione della situazione familiare, sia pure nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, impone di affermare che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza di figli, di cui si ignorava l’esistenza
Non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori può portare alla revocazione, ma solo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipotetica volontà del de cuius, legata alla preponderanza dell’affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alla data cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possa appunto giustificare la revocazione.
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Revocazione per sopravvenienza di figli
L’art. 687 c.c. in linea generale, salvo dunque l’eccezione giurisprudenziale su richiamata, statuisce che le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
Tuttavia, come spiegano i giudici di Cassazione nella sentenza in esame, la lettura rigorosa della previsione di cui all’art. 687 c.c., in relazione all’ipotesi in cui si optasse per la revocazione anche in caso di sopravvenienza di figli ulteriori può portare a degli inconvenienti. In tal senso si pensi al caso in cui il testatore abbia deciso di non istituire il figlio a lui noto, preferendo altri soggetti ovvero che al contrario, abbia deciso di istituirlo, in tutto il suo patrimonio o anche solo in parte dello stesso. Nel primo caso, il figlio noto, in assenza di figli sopravvenuti, potrebbe tutelare le sue ragioni solo avvalendosi dell’azione di riduzione, mentre, qualora vengano scoperti altri figli, o ne sopravvengano, e si ammettesse l’estensione dell’art. 687 c.c., verrebbe alla successione legittima, contro, però, la volontà (reale) del testatore.