Il rinunciante non è considerato titolare di alcuna soggettività passiva neppure nel periodo che intercorre tra la data di apertura della successione e la dichiarazione di rinuncia
Se i debiti del defunto si trasmettono agli eredi, non vale lo stesso per le sanzioni
Gli eredi in solido rispondono dei debiti tributari del de cuius. Questo è uno dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 28215 del 2023.
Infatti, come specificato dall’art. 65 del dpr 600/73 «gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa».
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Eredi e debiti del dante causa
In caso di accettazione dell’eredità, a seguito della morte del dante causa, gli eredi individuati ex lege o per testamento sono chiamati a subentrare tanto nelle posizioni attive, da cui derivano ad esempio beni o crediti, quanto nelle posizioni passive del defunto, quindi nei debiti riconducibili a quest’ultimo in vita.
Infatti, in presenza di debiti fiscali del defunto è che questi si trasmettono agli eredi, cioè a coloro che hanno accettato l’eredità.
Più in particolare, è previsto che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Ciò comporta che, a seguito della morte di un soggetto, l’amministrazione fiscale potrà rivolgersi ad uno degli eredi, co-obbligato con gli altri, per ottenere il pagamento dell’intera somma dovuta. Successivamente, il soggetto che avrà, eventualmente, pagato per gli eredi coobbligati potrà agire in rivalsa nei confronti degli altri. Infatti, il soggetto condebitore che abbia pagato per intero il debito potrà rivalersi sugli altri, ottenendo il pagamento della quota spettante agli altri eredi obbligati.
Cosa devono fare gli eredi?
Gli eredi del contribuente devono pertanto comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale al fine di ricevere la notificazione degli atti intestati al dante causa.
La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.
Ricadono sugli eredi anche le sanzioni?
Se i debiti del defunto si trasmettono agli eredi, non vale lo stesso per le sanzioni. È, infatti, stabilito che le sanzioni amministrative e tributarie non sono trasmissibili e come tali, essendo riferibili esclusivamente alla responsabilità di chi ha commesso la violazione (il de cuius), non ricadono a carico degli eredi.
Cosa accade se si rinuncia all’eredità?
Il chiamato alla successione che rinunci all’eredità non risponde delle obbligazioni tributarie riconducibili al de cuius nemmeno se risulta tra i soggetti successibili ex lege o se abbia presentato la dichiarazione di successione
Il rinunciante non è considerato titolare di alcuna soggettività passiva neppure nel periodo che intercorre tra la data di apertura della successione e la dichiarazione di rinuncia.
Il rinunciante è da considerarsi estraneo ad ogni passività del dante causa in quanto, come previsto ai sensi dell’art. 521 cc.. Pertanto non possono essere considerati tenuti al pagamento delle imposte gravanti sul de cuius i soggetti che hanno rinunciato all’eredità.