È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio
Donare con riserva di usufrutto può consentire di andare incontro a incombenze e oneri più contenuti
Come noto, quando si parla di donazione ci si riferisce ad un contratto attraverso il quale, una parte, il donante, per spirito di liberalità (animus donandi), decide, senza corrispettivo, di trasferire un diritto o di assumere un obbligo, al donatario.
La donazione, in quanto contratto, necessita per il suo perfezionamento e per la produzione degli effetti ad essa correlati dell’accettazione espressa da parte del donatario. Inoltre, a pena di nullità, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.
La donazione, implicando la devoluzione di determinati beni ad altro soggetto, è atto idoneo a determinare un arricchimento del patrimonio del donante e come tale soggiace al pagamento di una determinata imposta.
Costituiscono oggetto di donazione tutti i beni e diritti capaci di arricchire il patrimonio del donatario. Tra questi: beni immobili, crediti aziende, denaro, veicoli, azioni e quote di società, titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento ecc.
La donazione di beni immobili
Tra le varie tipologie di donazione un posto di primo piano è occupato dalla donazione di immobili.
Per via della natura del bene donato, occorre tuttavia prestare attenzione ad una serie di formalità.
Ad esempio, nella donazione di beni immobili, tra le altre cose, occorre: verificare la conformità dei dati catastali.
I proprietari, dunque, dovranno dichiarare, a pena di nullità dell’atto traslativo, che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d’uso e configurazione reale e attuale dell’immobile oggetto di negoziazione.
Donazione con riserva di usufrutto
Quando si donano beni immobili occorre tenere presente che è possibile riservarsi la disponibilità materiale del bene donato, e il godimento dello stesso anche a vita, trasferendo al beneficiario la sola titolarità. Si tratta della donazione con riserva di usufrutto; istituto questo che consente, tra le altre cose, di arginare il rischio di possibili future azioni da parte di creditori o semplicemente di anticipare gli effetti successori.
In buona sostanza, nella donazione con riserva di usufrutto, il donante dona l’immobile al donatario ma non si priva della disponibilità materiale del bene; al contrario, può, anche per tutto il corso della sua vita, mantenere su questo bene:
- il diritto di abitazione
- l’usufrutto
- il diritto di uso
- il diritto di superficie, ecc.
Donare riservandosi l’usufrutto permette pertanto di liberarsi di un immobile riservandosi la facoltà di mantenere sullo stesso inalterati alcuni vantaggi: come il diritto a godere dei frutti che questo produce (si pensi all’affitto) o semplicemente il diritto di poter continuare ad abitarci.
Ma non è tutto. Il donante ha infatti la possibilità di riservare il diritto di usufrutto o di abitazione in relazione al bene donato al donatario anche a favore di altra persona o a beneficio di più persone congiuntamente.
Il diritto di usufrutto può avere un termine (prestabilito nell’atto di donazione) o essere vitalizio, cioè durare fino alla morte del donante.
Costi e aspetti fiscali
Donare con riserva di usufrutto può consentire di andare incontro a incombenze e oneri più contenuti, poiché ad essere trasferita è sì la proprietà del bene ma su questa incombono delle condizioni che ne limitano il diritto. A tal riguardo, sulla donazione con riserva di usufrutto le tasse da pagare verranno calcolate in base al valore della nuda proprietà e in base all’età del donante-usufruttuario.
Infatti, se, generalmente, la base imponibile di una donazione di beni immobili è determinata considerando il valore di mercato alla data dell’atto di donazione, al contrario, quando la proprietà di beni immobili donati è gravata da diritti reali di godimento, la base imponibile sarà considerata in relazione alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata (più l’eta dell’usufruttuario-donante).
Per quanto riguarda altre voci di costo, occorre menzionare:
- l’onorario del notaio
- l’imposta ipotecaria
- l’imposta catastale
- l’imposta di donazione.