Distribuzione proventi: chiarimenti per le sgr di fondi immobiliari

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L’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti per le sgr in tema di documentazione da acquisire in caso di distribuzioni a fondi esteri

Con risposta n. 409 dello scorso 16 giugno, l’Agenzia delle Entrata torna a occuparsi del regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a fondi esteri e conferma, in linea con precedenti chiarimenti, i requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione, in luogo dell’ordinaria ritenuta del 26%.

La fattispecie considerata nell’interpello è quella di un fondo istituito ai sensi della legge delle Isole Cayman che investe indirettamente in un fondo immobiliare italiano. Più in dettaglio, il fondo di Cayman detiene interamente una società lussemburghese che, a sua volta, detiene interamente una seconda società lussemburghese, che possiede le quote del fondo immobiliare italiano.

L’Agenzia delle Entrate, in relazione al regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione in fondi immobiliari italiani, nella risposta ribadisce che:

  • i fondi esteri nei confronti dei quali non si applica la ritenuta sono i fondi istituiti in paesi white list, che presentano i requisiti sostanziali e le stesse finalità di investimento dei fondi italiani. In aggiunta, deve sussistere una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo incaricato della gestione;
  • il regime di esenzione trova applicazione non solo in caso di partecipazione diretta nel fondo italiano, ma anche in caso i fondi esteri (con le caratteriste elencate sopra) che investono per il tramite di veicoli societari white list interamente controllati.
In relazione al caso in analisi, l’Agenzia considera che:

  • il fondo di Cayman è un organismo di investimento collettivo del risparmio gestito dal proprio general partner che si avvale di un advisor residente nel Regno Unito;
  •  l’attività principale del fondo consiste nel raccogliere capitali con lo scopo di investire i fondi ricevuti dagli investitori nel rispetto della diversificazione del rischio;
  • gli investitori nel fondo non hanno il controllo sull’acquisizione, gestione e cessione degli investimenti che sono gestiti in autonomia dal general partner;
  • fondo di Cayman è soggetto a vigilanza prudenziale da parte della Cayman Islands Monetary Authority.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, in linea con precedenti documenti di prassi, in relazione alla fattispecie proposta considera soddisfatti i requisiti per beneficiare dell’esenzione. La risposta è inoltre l’occasione per fornire un utile elenco di documentazione che la società di gestione del fondo italiano deve acquisire al fine di non applicare la ritenuta in sede di distribuzione. In particolare:

  •  autocertificazione che attesti che il quotista del fondo italiano è partecipato interamente e indirettamente da un investitore istituzionale estero che può beneficiare dell’esenzione;
  • autocertificazione di costituzione in un Paese white list rilasciata da ciascun veicolo e dall’investitore istituzionale estero coinvolti nella catena partecipativa, nonché dal suo gestore e dall’advisor;
  • documentazione dalla quale risulti la qualifica del fondo di Cayman e l’esistenza della vigilanza comprovata dal sito ufficiale dell’autorità di vigilanza di Cayman (qualora quest’ultima non rilasci l’attestazione dell’assoggettamento a vigilanza prudenziale).

di Elena Cardani

Tax partner dello studio tributario e societario Deloitte, è esperta di fiscalità immobiliare. Assiste investitori nazionali e internazionali nelle operazioni di M&A, con specifico focus ai deal immobiliari. Ha significativa esperienza nella fiscalità dei fondi immobiliari e delle Sicaf. Si occupa inoltre della fiscalità connessa alle operazioni di finanziamento.

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