Le misure contenute nel decreto Sostegni bis in ambito fiscale consentono ai contribuenti, a determinate condizioni, di beneficiare di numerose agevolazioni per compensare le profonde e diffuse contrazioni economiche correlate al periodo emergenziale
Con l’approvazione in Senato, il decreto Sostegni bis, precedentemente approvato dalla Camera diventa legge e verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale
In primo luogo, occorre soffermarsi sulle disposizioni introdotte per sospendere l’attività di raccolta dei tributi e dei proventi fiscali. Il testo definitivo del decreto, intatti, conferma la proroga al 31 agosto del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione.
Vengono modificati i termini per il versamento delle rate relative alla rottamazione ter per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.
Nel dettaglio, le disposizioni introdotte prevedono che l’eventuale mancato, tardivo, insufficiente pagamento delle rate non determina l’inefficacia delle definizioni agevolate, se il versamento delle rate scadenti nel 2020 viene effettuato entro il 31 luglio 2021, e se il versamento delle rate scadenti nel 2021 (a febbraio, marzo, maggio e luglio), viene effettuato in via integrale entro il prossimo 30 novembre 2021.
Per non pregiudicare l’efficacia delle definizioni agevolate, pertanto, vengono ridefinite le scadenze per il pagamento; di modo che non verrà considerato tardivo (ma, appunto, tempestivo) il versamento effettuato:
– entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e
il 31 marzo 2020;
-entro il 31 agosto 2021, per la rata del 31 maggio 2020;
-entro il 30 settembre 2021, per la rata del 31 luglio 2020;
-entro il 31 ottobre 2021, per la rata del 30 novembre 2020;
-entro il 30 novembre 2021, per le rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31
maggio e 31 luglio 2021.
È confermata la proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall’apposito decreto ministeriale, possono beneficiare della proroga al 15 settembre 2021, senza previsione di maggiorazioni, dei versamenti Irpef, Ires, Irap e Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto.
Le disposizioni in questione, relative agli Isa si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione, ai soggetti in regime forfetario e ai soggetti che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale.
Nello specifico, è prevista l’esenzione da imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione delle stesse, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 40.000 euro annui.
Con riferimento ai crediti di imposta, si segnala che l’approvazione del testo del Sostegni bis comporta l’applicazione di determinati bonus; in particolare:
– nell’ ambito della locazione è prevista:
l’estensione e la proroga del credito di imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo; pertanto le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator possono beneficiare della proroga fino al 31 luglio 2021.
Il riconoscimento del credito d’imposta per i canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso); degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’estensione del credito d’imposta alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato (nel periodo tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021) risulti inferiore del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, nel medesimo periodo ma relativo al 2020.
– nell’ambito del settore alberghiero è prevista:
La proroga di un anno, dunque al 2022, per ottenere il credito d’imposta per le spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive, nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.
– nell’ambito delle commissioni sui pagamenti Pos è prevista:
la possibilità di ottenere il credito d’imposta al 100% delle commissioni pagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici.
La possibilità di beneficiare di un credito di imposta per l’acquisto, noleggio o impiego di strumenti deputati ad accettare pagamenti elettronici collegati ai registratori telematici, o per il noleggio o l’utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.