In caso di soccombenza, la perdita resta interamente in capo al finanziatore quanto meno nei casi (ma maggior parte) in cui il fondo ricopre tutti i costi della controversia.
I vantaggi per la parte finanziata sono quindi evidenti.
Per le persone fisiche e/o le piccole e medie imprese, prive della liquidità necessaria per sostenere i costi di attivazione e gestione di procedimenti nazionali e soprattutto internazionali di rilevante valore, il Tplf tutela l’effettività del diritto di difesa, diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. Ma l’istituto è vantaggioso anche per quelle realtà imprenditoriali che, pur avendo la necessaria liquidità, preferiscono far fruttare il proprio denaro investendo in attività che diano un ritorno, anziché allocarlo staticamente nella gestione delle liti.
Per tutti il vantaggio del Tplf sta nella preventiva analisi della causa, che consente di iniziare solo giudizi che, a detta di esperti del settore, abbiano un’alta probabilità di esitare positivamente (con una innegabile migliore presentazione prima facie della causa anche agli occhi del Giudicante, magistrato togato o arbitro che sia).
Non tutte le cause sono, ovviamente, finanziabili. Il fondo analizza preventivamente e seleziona le cause di maggiore interesse in base al valore, alle chance di esito positivo (sulla scora della due diligence tecnica effettuata da avvocati di propria fiducia), alla solvibilità della controparte ed alla prevedibile durata della causa.
Ed è forse questo il motivo per cui in Italia il Tplf è un fenomeno ancora relativamente sconosciuto.
È infatti noto come il sistema giudiziario italiano (ed il sovraccarico delle nostre Corti) sia un disincentivo per gli investitori stranieri. Una stessa causa può essere decisa in poche settimane dai giudici stranieri, in poco più di un anno dai Giudici italiani (come ci è di recente successo in un giudizio di esecuzione di un lodo straniero in Uk).
Anche per tale ragione i procedimenti arbitrali, quanto meno nel Belpaese, hanno più attrattiva di quelli ordinari per il third party funding. Ma settori di estremo interesse sono anche quelli delle controversie transnazionali, in particolare nella fase esecutiva, le class action o le controversie tra investitori e Stati terzi (nell’ambito degli arbitrati di investimento).
Nel finanziamento del contenzioso assume un ruolo fondamentale lo studio legale (impossibile particolare di singoli professionisti in questo ambito) dell’assistito/finanziato. È lo studio legale che media tra il cliente/attore ed il fondo finanziatore, presentandogli la controversia (i.e. l’opportunità di investimento), redigendo i documenti necessari alla formalizzazione del contratto di investimento (ivi inclusa una redazione di due diligence sulla controversia, criticamente rivalutata dai legali di fiducia del fondo) ed assumendo la difesa tecnica di diritti ed interessi finanziato con i fondi del finanziatore.
È evidente, dunque, la delicatezza del ruolo ed il rischio di conflitto di interessi in capo al legale.
Il fondo potrebbe ad esempio premere sul legale per chiudere transattivamente la vertenza mentre invece la parte finanziata potrebbe avere maggiore interesse ad attendere l’esito della lite per ottenere piena tutela al diritto di cui è e resta unico titolare.
È proprio per la gestione di questo delicato rapporto trilatero che la scelta del legale deve essere attentamente ponderata. Qui il compito dell’avvocato non è soltanto garantire una adeguata difesa tecnica (normalmente anche relativamente complessa, trattandosi spesso di vicende transnazionali) ma è anche e soprattutto resistere alle pressioni esterne e difendere la propria autonomia valutativa e decisionale nella gestione della strategia difensiva, secondo deontologia e diligenza e sempre e solo nell’interesse del cliente, al di là dal volere di colui che finanzia il litigio.