Contratto di mantenimento: quello che occorre sapere

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Il contratto di mantenimento è un negozio atipico con cui una parte conferisce all’altra il diritto di esigere vita natural durante di essere mantenuta o assistita in corrispettivo dell’alienazione di un bene mobile o immobile

Indice

Con il vitalizio alimentare una parte si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni

Vitalizio alimentare: di cosa si tratta?

Il vitalizio alimentare – chiamato talvolta contratto di mantenimento – è il contratto che disciplina i rapporti tra chi, in corrispettivo del trasferimento di un bene immobile, acquista il diritto all’assistenza morale e materiale. 

Più in particolare, con questo istituto il vitaliziato cede la proprietà in cambio di una prestazione continuativa a suo favore, di assistenza.

Il corrispettivo del trasferimento del bene consiste quindi non in un obbligo di dare ma in un obbligo di fare.

Il vitalizio alimentare può anche essere costituito per contratto o per testamento.

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Contratto atipico di mantenimento

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 32439 del 2023, il contratto atipico di mantenimento, con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall’alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante.

Entrambe le alee, in quanto negoziabili come corrispettivo, sono suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.

Risoluzione per caso di inadempimento

Secondo una precedente pronuncia, Corte di Cassazione n. 36806 del 2022, il vitalizio alimentare o assistenziale, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d’inadempimento.

Il contratto di mantenimento si sostanzia essenzialmente in obbligazioni di facere e non già di dare, a carico del vitaliziante: il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

L’importanza dell’aleatorietà

Secondo l’ordinanza n. 5363 della Corte di Cassazione, il contratto di vitalizio assistenziale atipico, o contratto di mantenimento, attraverso cui un soggetto attribuisce beni immobili al fine di ricevere prestazione di servizi assistenziali, è valido in funzione dell’aleatorietà del rapporto. Ed inoltre l’entità dei beni attribuiti deve essere proporzionale alla tipologia delle prestazioni assistenziali fornite.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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