In taluni casi le regole pensate per combattere l’evasione e l’elusione si scontrano con il diritto alla riservatezza dei dati
We Wealth ha intervistato Paolo Gaeta per fare il punto sul tema
Come noto a livello europeo ed internazionale, ormai da tempo, le organizzazioni e le Istituzioni sono impegnate nel tentativo di implementare regole idonee a garantire lo scambio di informazioni tra Paesi diversi.
Questo è vero, in particolare, per quel che riguarda quei framework normativi adottati per arginare condotte tributarie fraudolente (basti pensare al Progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (Beps) ad opera dell’Ocse/G20) poste in essere da imprese e privati, attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva, per sfruttare le lacune degli ordinamenti dei vari paesi in cui operano e così ottenere un indebito risparmio di imposta od erodere la base imponibile del paese di residenza.
Nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale tra amministrazioni finanziarie in materia tributaria, tesi a contrastare i fenomeni di doppia imposizione, frode ed evasione fiscale oltre confine, un posto di primo piano è occupato dai meccanismi di mandatory disclosure; vale a dire la divulgazione obbligatoria di informazioni di soggetti passivi nel settore fiscale, in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.
Ebbene, queste regole internazionali o sovranazionali, pensate per contrastare fenomeni patologici quali evasione ed elusione sono costantemente oggetto di dibattito, in quanto per la portata della questione che sono chiamate a dirimere toccano altri temi ad esse correlati, quali, tra gli altri, il diritto alla privacy.
Per guardare da vicino questi aspetti e comprendere quali sono le novità sul punto, We Wealth ha intervistato Paolo Gaeta, dottore commercialista esperto in Trust e fiscalità internazionale.
Dott. Gaeta, di cosa si parla quando ci si riferisce a pratiche di elusione ed evasione fiscale transfrontaliera? E cosa si intende per pianificazione fiscale aggressiva?
Con elusione ed evasione fiscale transfrontaliera ci si riferisce ad una pratica fiscale dannosa, posta in essere mediante l’uso di strutture e transazioni legali complesse, al fine di ridurre o eliminare i debiti tributari di uno o più soggetti passivi d’imposta in diverse giurisdizioni. Ciò può comportare il coinvolgimento di paradisi fiscali oppure, sempre più di frequente, regimi fiscali agevolati presenti in giurisdizioni non offshore, accordi sui prezzi di trasferimento e altre tattiche per ridurre al minimo il pagamento delle tasse.
La pianificazione fiscale aggressiva si riferisce all’uso di mezzi legali per ridurre al minimo i debiti tributari, ma in genere va oltre ciò che è considerato una pianificazione fiscale normale o accettabile. Ciò può comportare l’uso di scappatoie fiscali o lo sfruttamento delle lacune nelle leggi fiscali di singoli Stati o degli accordi convenzionali internazionali per ridurre la doppia imposizione, al fine di abbassare considerevolmente il pagamento delle tasse.
Il confine tra una pratica considerata “aggressiva” (condotta che porta un danno o conseguenze negative ad altri soggetti), “audace” o “timida” non è facile da definire. A volte ci sorprendiamo del livello di tassazione effettivo che in Italia alcune aziende riescono ad ottenere grazie al fatto di operare in diverse giurisdizioni con le proprie consociate. Google, ad esempio, ha prodotto utili lordi in Italia (2021) di 28 milioni su un fatturato di 710 milioni, circa il 4 per cento, ed ha pagato in Italia circa 8 milioni di imposte (circa l’1% del fatturato). La cosa è possibile grazie ai servizi che la società italiana riceve dalla consociata irlandese.
L’Unione europea ha deciso di adottare per i paesi membri la Direttiva c.d. Dac 6 (Directive on Administrative Cooperation). Di cosa si tratta? Quali soggetti coinvolge?
La Direttiva (UE) 2018/822, DAC 6, rientra nell’ambito più ampio del progetto UE denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ed ha introdotto quello che tecnicamente è chiamato lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Lo scambio di informazioni riguarda comportamenti volti a creare sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva e aventi un elemento transfrontaliero. Queste informazioni sono scambiate tra l’Agenzia delle Entrate italiana e le altre autorità competenti sia degli Stati membri sia di giurisdizioni estere con le quali sono in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi.
La DAC 6 comporta l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti da parte di una fitta rete di soggetti che vanno dal contribuente stesso ai suoi consulenti.
Sul tema è di recente intervenuta la corte di Giustizia europea (C-694/20). Quali sono le criticità e i nodi che vengono alla luce a partire dal citato intervento del giudice europeo? Quali possono essere le conseguenze?
Questa domanda è molto importante, perché la pronuncia incide su decine di milioni di contribuenti europei.
La Corte ha dichiarato illegittimi i registri contenenti i dati personali dei “titolari effettivi” di società e altre entità accessibili al pubblico, previsti dalla legge contro il riciclaggio. Secondo la Corte questa modalità di accesso ai registri dei titolari effettivi viola il Regolamento 2016/679 che riguarda la privacy (Gdpr) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Da una parte gli organismi sovranazionali e per conto loro i legislatori, che perseverano (con il dichiarato intento di combattere l’evasione fiscale ed il riciclaggio del denaro) nel creare un sistema sempre più fitto e pregnante di raccolta di informazioni su ciascun contribuente; dall’altro le norme sulla tutela dei diritti fondamentali degli individui e la riservatezza che ispira le norme sulla privacy.
La sentenza ha obbligato gli Stati Europei a scollegare, per adesso, ma forse anche a cancellare in futuro, i registri pubblici dei titolari effettivi.
Un passo in più a favore dei diritti personali del contribuente; e una battuta d’arresto rispetto al desiderio delle autorità fiscali di raccogliere sempre più informazioni.
È giusto ricordare che tale risultato davvero di grande impatto è stato conseguito grazie al lavoro caparbio del prof. Filippo Noseda che insegna diritto dei trust al King’s College di Londra, il quale da molti anni è impegnato in questa battaglia giudiziale.
Il risultato immediato della sentenza è che il registro pubblico dei titolari effettivi è stato bloccato; ciò comporta che in Italia è difficile credere che da qui a breve potranno essere emanati i tanto attesi Decreti Ministeriali di attuazione.
Altro risultato importante è che il principio espresso nella sentenza potrà forse impattare probabilmente anche sulla normativa DAC 6, Crs e Fatca (tutte norme sullo scambio di informazioni).
Questa vicenda, le cui conseguenze è presumibile ritenere si protrarranno nel medio termine, solleva anche dei quesiti (anche) extra-giuridici: dove si trova il confine tra diritti alla privacy e alla riservatezza, che uno Stato oggi deve garantire al cittadino, e dovere dello Stato di impegnarsi nel contrasto all’evasione e all’elusione. Dove si trova la via di mezzo tra l’esigenza di tutelare i dati dei contribuenti e la necessità di implementare sempre di più la lotta alle pratiche fiscali dannose e illegali?