La pensione di reversibilità non è riconosciuta se la convivenza è iniziata e si è conclusa prima della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
La pensione di reversibilità consiste in un trattamento pensionistico che si attiva in caso di decesso del pensionato a favore del familiare superstite
E invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24694 del 2021, non tutti hanno diritto ad ottenere il trattamento pensionistico della reversibilità. Ciò è vero, infatti, per l’ipotesi in cui, nelle unioni civili, il decesso del titolare della pensione sia avvenuto prima del 2016; vale a dire prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà.
A tal riguardo, è appena il caso di ricordare che la L. 76/2016 (meglio conosciuta come Legge Cirinnà), ha regolarizzato le unioni civili, per consentire alle coppie same-sex di vedersi riconosciuti i medesimi diritti attribuiti alle coppie coniugate dal vincolo del matrimonio, in forza di un atto che incide sullo stato civile.
Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, la Legge Cirinnà non può avere efficacia retroattiva, pertanto il trattamento previdenziale non può essere attribuito al convivente di fatto superstite se il titolare della pensione è morto prima dell’entrata in vigore della legge. Lo status di coniuge, infatti, è definito dal codice civile come quello acquisito con il vincolo del matrimonio e, nel caso di specie oggetto di giudizio (in cui il superstite chiedeva la reversibilità del partner defunto alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e architetti), detto status non era mai stato rivestito dalla parte, neppure nella sua forma equiparata ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.
Come affermato a chiare lettere dalla Suprema Corte, nel caso di specie, la normativa del 2016 è inapplicabile atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, essendo il partner del superstite che chiede di ottenere la reversibilità deceduto in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.
In altre parole, la reversibilità non può essere riconosciuta se la convivenza si è svolta interamente come convivenza di fatto ed è cessata prima di poter essere eventualmente ufficializzata ai sensi della – posteriore – legge n. 76 del 2016.