Trust, contenzioso e protector: aspetti civilistici e tributari

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Gli esperti di Step Italy a confronto su uno strumento che ha sempre più successo in Italia per segregare beni da un patrimonio e destinarli a uno scopo e/o a determinati beneficiari: il trust

Il punto debole del trust può rivelarsi in occasione dei contenziosi, su cui può pesare l’assenza di fatto di norme codificate dal nostro ordinamento

Il ruolo del protector o guardiano: livelli di coinvolgimento e implicazioni tributarie. Il rischio di interposizione ai fini delle imposte sui redditi

Piace sempre di più, anche se non è perfettamente codificato dal nostro ordinamento. Stiamo parlando del trust, un istituto mutuato dal diritto anglosassone per segregare beni dal patrimonio di un soggetto e vincolarli a uno scopo e/o a determinati beneficiari, uno strumento apprezzato per la sua capacità di adattamento alla libera autonomia del disponente e che permette di raggiungere risultati giuridici ed economici non ottenibili diversamente.

Il successo del trust è globale e in Italia, in particolare, ha preso piede dopo la sottoscrizione della convenzione dell’Aja del 1985, relativa alla legge sui trust e al loro riconoscimento. Lo schema di base è semplice: un settlor dispone il conferimento dei beni al trust e un trustee deve gestire tali beni nell’interesse dei beneficiari e in base a quanto disposto nell’atto istitutivo.

Per quanto riguarda la legge applicabile si fa riferimento agli ordinamenti di common law che hanno una propria legge regolatrice in materia di trust (come quelle dell’England&Wales, Nevada, Jersey, Bahamas…). I bassi costi di costituzione e di gestione ne hanno, poi, favorito la diffusione nel nostro paese.

Tutto bene dunque? In realtà insieme alle innegabili potenzialità di questo strumento ci sono delle criticità su cui si è concentrato il seminario dal titolo “Il contenzioso in materia di trust e il ruolo del protector” organizzato da Step Italy, il ramo italiano di Step (The society of trust and estate practitioners), associazione che raccoglie a livello mondiale oltre 21mila professionisti ed esperti del settore trust, patrimoni e successioni, in 110 filiali.

Ad illustrare gli aspetti più rilevanti dei trust dal punto di vista civilistico e tributario i professori e avvocati Giorgio De Nova, Guglielmo Maisto e Andrea Zoppini che hanno portato le loro esperienze professionali nel convegno moderato dall’avvocato Marco Cerrato, presidente di Step Italy e partner di Maisto e Associati, evidenziando le tappe più significative del percorso del trust nella giurisprudenza italiana.

 

Il tallone di Achille: il contenzioso

Una delle ragioni del successo del trust in Italia – è stato ribadito durante il convegno – è quella di rispondere a un vuoto normativo: il nostro codice civile storicamente non prevedeva norme che permettessero la costituzione di vincoli di destinazione opponibili a terzi e, secondo gli esperti, il recente articolo 2645 ter del codice civile introduce meccanismi di segregazione patrimoniale ancora imperfetti.
Un elemento di criticità è tuttavia dato dagli elevati costi associati allo strumento del trust nelle situazioni di exit, ma soprattutto dagli eventuali contenziosi, i quali sarebbero regolati dalla legge regolatrice estera e potrebbero essere decisi dal giudice italiano, dal giudice estero o attraverso l’intervento di una camera arbitrale, soluzioni sulla cui opportunità gli esperti non hanno un’univocità di vedute.

 

Il ruolo del protector

Un altro elemento di complessità per il trust può essere costituito dall’inserimento di un protector o guardiano con diversi livelli di coinvolgimento: dalla mera supervisione e informazione (ad esempio il protector ha il diritto a ottenere documenti, chiedere pareri a consulenti legali, chiedere revisioni della contabilità del trust a soggetti indipendenti), all’individuazione di strategie di lungo termine e gestione dei rischi (per esempio: autorizzazioni a contrarre debiti, concedere prestiti e garanzie, effettuare pagamenti oltre una certa soglia; nomina del protector successivo; quantificazione remunerazione spettante al trustee);  dalla consultazione in relazione ad alcune scelte gestorie ai poteri di nomina e di veto e di decisione sulle distribuzioni ai beneficiari fino a una vera e propria ingerenza nelle scelte chiave (per esempio potere di indirizzare letters of wishes al trustee; scelte su cessazione del trust; modifiche al trust deed o alla legge regolatrice; inclusione ed esclusione di soggetti nella categoria dei beneficiari; assunzione in proprio di scelte gestorie).

 

Alcune considerazioni dal punto di vista tributario

A seconda del livello di coinvolgimento cambiano il livello di responsabilità del protector e anche le considerazioni che possono essere fatte in materia tributaria. Per quanto riguarda quest’ultimo ambito, l’Agenzia delle entrate e la giurisprudenza sono solitamente inclini a ritenere i trust «interposti» ai fini delle imposte sui redditi se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) si tratta di un trust i cui i protector siano coincidenti con il settlor o legati a quest’ultimo da rapporti personali di fiducia e/o professionali;
2) il protector gode di particolari poteri tali da incidere sulla discrezionalità del trustee.

Grafico 1 – ruolo del protector e interposizione – Fonte: Step Italy
Un caso di studio: art. 36, dpr 29 settembre 1973, n. 602

Un caso di studio analizzato in occasione del convegno ha riguardato i debiti tributari in caso di fenomeni liquidatori e l’eventuale responsabilità del trustee o protector per il pagamento di tali debiti tributari. In particolare si è fatto riferimento all’articolo 36 che recita al primo comma: “I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”.

Questa norma può essere applicata ai soggetti del trust nonostante essa non faccia esplicito riferimento al trust?
Difficile dare una risposta univoca, benché alcune sentenze di merito sembrerebbero far propendere per una risposta positiva al quesito.

CTP Milano, sez XI, 25 gen 2021, n. 318 – Fonte: Step Italy

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