La tassazione delle valute digitali in Italia

Maurizio Di Marcotullio
Maurizio Di Marcotullio, Antonio Lanotte
28.12.2021
Tempo di lettura: '
Cosa si intende per Bitcoin e valute virtuali? Qual è la tassazione che si applica nel nostro ordinamento a seconda che siano persone fisiche o imprese?
Secondo il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 “la valuta virtuale è la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Allo stesso modo, la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 stabilisce che “il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzata, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione”.

Le criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico, bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cosiddetti wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente estrazione) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner”. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software. Nell'analisi che segue andremo ad analizzare il profilo fiscale in Italia e in alcuni paesi europei e non, del bitcoin e analoghe criptovalute.

La tassazione di bitcoin e criptovalute in Italia: la risoluzione n. 72/E del 02/09/2016


Con riguardo alla tassazione delle operazioni in bitcoin e relative altre criptovalute non si può di certo prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14. Sulla base di quanto stabilito dalla menzionata sentenza, si ritiene che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale e abituale, costituisce un'attività rilevante oltre agli effetti dell'Iva anche dell'Ires e dell'Irap. È bene sottolineare tuttavia che l'attività di commercializzazione di bitcoin deve essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, e inoltre tenuta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione ai sensi del medesimo decreto legislativo, “decreto antiriciclaggio”, n. 231 del 2007, “Nuove disposizioni contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo”.

Tipologia di contribuente
- Impresa: attività di compravendita e intermediazione bitcoin e criptovalute.

Imposta/trattamento fiscale
- Iva: articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- Ires/Irap: reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività (base imponibile).

Tipologia di contribuente
Persone fisiche: attività di investimento a fini speculativi.
Imposta/trattamento fiscale
- Imposta sostitutiva pari al 26%. Soglia di attività superiore a 51mila euro per un periodo consecutivo di almeno 7 giorni.
- Tassazione dei clienti ai fini Ires/Irap, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa: non generano redditi imponibili mancando la finalità di carattere speculativo.

(Articolo scritto in collaborazione con Antonio Lanotte, studio DMG&Partners)
Maurizio Di Marcotullio
Maurizio Di Marcotullio, Antonio Lanotte
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Aree di specializzazione: pianificazioni fiscali, M&A, perizie e valutazioni aziendali, ristrutturazioni e
soluzioni della crisi di impresa, wealth management, fiscalità energie rinnovabili. È esperto nella
negoziazione di contratti relativi a M&A e nel diritto societario. Assiste fondi di private equity in operazioni
di investimento. È componente della Commissione fiscalità operazioni straordinarie dei dottori
commercialisti di Roma ed è iscritto nell’albo degli amministratori giudiziari – sez. esperti in gestione di
azienda.

Cosa vorresti fare?

X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti