La tassazione all'uscita del trust: quali le conseguenze?

3.6.2021
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Seppur in attesa di una circolare di interpretazione organica, con tre risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate, nel 2021, si ritiene chiuso il dibattito tra tassazione all'entrata e tassazione all'uscita del trust a favore del secondo principio
L'istituto del trust è stato negli ultimi anni al centro di continui dibattiti con riferimento a quale fosse il momento impositivo dei trasferimenti di beni allo stesso collegati. In merito si scontravano due opposte interpretazioni, quella della “tassazione all'entrata”, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, e quella della “tassazione all'uscita”, sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Seppur in attesa di una circolare di interpretazione organica, si ritiene che tale dibattito possa essere considerato ad oggi finalmente concluso a seguito della pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel 2021, di tre risposte a interpello contenenti affermazioni inequivocabilmente a favore del principio della cosiddetta tassazione all'uscita del trust.
È necessario tuttavia comprendere appieno cosa comporta tale mutato orientamento da parte dell'Agenzia e in generale la tassazione all'uscita del trust, in quanto tale tassazione sovverte le ragioni che molti hanno sin qui perseguito istituendo un trust interno.
Facendo affidamento sull'interpretazione della tassazione all'entrata che sosteneva l'Agenzia delle Entrate, molti infatti hanno istituito trust assumendo che in tal modo avrebbero “congelato” l'imposizione non gravosa attualmente prevista in materia di imposta sulle successioni e donazioni e che il successivo trasferimento del fondo in trust ai beneficiari sarebbe andato esente da imposizione. L'intendimento primario di molti che hanno perseguito questa soluzione era di evitare le conseguenze di eventuali futuri inasprimenti dell'imposizione sulle successioni e sulle donazioni. L'interpretazione della tassazione all'entrata comportava infatti la corresponsione dell'imposta sulle donazioni a fronte del trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee e nessuna imposizione nei successivi passaggi del patrimonio ai beneficiari.
In verità, tale interpretazione è stata da sempre contestata dalla migliore dottrina e, almeno sin dal mese di giugno 2019, anche dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. La diversa interpretazione della tassazione all'uscita, alla quale l'Agenzia delle Entrate ha recentemente aderito, considera assoggettabile a imposizione unicamente il trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari, essendo invece fiscalmente irrilevante il trasferimento iniziale di beni dal disponente al trustee.
Facendo affidamento sull'interpretazione della tassazione all'entrata che sosteneva l'Agenzia delle Entrate, molti infatti hanno istituito trust assumendo che in tal modo avrebbero “congelato” l'imposizione non gravosa attualmente prevista in materia di imposta sulle successioni e donazioni e che il successivo trasferimento del fondo in trust ai beneficiari sarebbe andato esente da imposizione. L'intendimento primario di molti che hanno perseguito questa soluzione era di evitare le conseguenze di eventuali futuri inasprimenti dell'imposizione sulle successioni e sulle donazioni. L'interpretazione della tassazione all'entrata comportava infatti la corresponsione dell'imposta sulle donazioni a fronte del trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee e nessuna imposizione nei successivi passaggi del patrimonio ai beneficiari.
In verità, tale interpretazione è stata da sempre contestata dalla migliore dottrina e, almeno sin dal mese di giugno 2019, anche dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. La diversa interpretazione della tassazione all'uscita, alla quale l'Agenzia delle Entrate ha recentemente aderito, considera assoggettabile a imposizione unicamente il trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari, essendo invece fiscalmente irrilevante il trasferimento iniziale di beni dal disponente al trustee.

Le conseguenze del cambio di orientamento da parte dell'Agenzia delle Entrate sono molte. In primo luogo occorrerà comprendere cosa succederà alle imposte pagate all'entrata; se ancora nei termini (tre anni) è sicuramente consigliabile presentare istanza di rimborso, se invece tale termine è spirato bisogna auspicare che, a fronte del principio di affidamento nelle interpretazioni offerte dall'Agenzia delle Entrate, la stessa consenta il rimborso tardivo o la compensazione con le imposte che saranno dovute in futuro (anche se in verità quest'ultima ipotesi è priva di ogni supporto giuridico).
La tesi della tassazione all'uscita, alla quale ha ora aderito l'Agenzia delle Entrate, fa rientrare il futuro trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari nella sfera degli atti liberali, quindi come tali tassati. L'imposizione sarà determinata con le stesse modalità che si avrebbero nel caso in cui tali beni fossero in quel momento trasferiti direttamente (per donazione o successione) dal disponente del trust ai beneficiari (ad esempio dal genitore ai figli). L'imposizione sarà quindi determinata sulla base delle disposizioni in vigore in quel momento, che nella maggior parte dei casi sarà fra molti anni, ed è quindi una imposizione oggi non prevedibile.
Se l'incertezza sulla imposizione futura può essere vista con sfavore, tanto più a fronte di un regime impositivo attualmente non particolarmente gravoso, deve invece essere apprezzato il fatto che l'imposizione risulterà sospesa per un periodo più o meno lungo, spesso coincidente con la stessa vita del trust, in quanto il presupposto impositivo non si realizzerà fino al momento in cui i beni che compongono il patrimonio del trust saranno stabilmente assegnati ai beneficiari. Tale evento, in un trust che abbia una funzione di accompagnamento pluri-generazionale, si realizzerà magari tra molti decenni, dal che consegue, di fatto, una sospensione dell'imposizione successoria.
(Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)
La tesi della tassazione all'uscita, alla quale ha ora aderito l'Agenzia delle Entrate, fa rientrare il futuro trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari nella sfera degli atti liberali, quindi come tali tassati. L'imposizione sarà determinata con le stesse modalità che si avrebbero nel caso in cui tali beni fossero in quel momento trasferiti direttamente (per donazione o successione) dal disponente del trust ai beneficiari (ad esempio dal genitore ai figli). L'imposizione sarà quindi determinata sulla base delle disposizioni in vigore in quel momento, che nella maggior parte dei casi sarà fra molti anni, ed è quindi una imposizione oggi non prevedibile.
Se l'incertezza sulla imposizione futura può essere vista con sfavore, tanto più a fronte di un regime impositivo attualmente non particolarmente gravoso, deve invece essere apprezzato il fatto che l'imposizione risulterà sospesa per un periodo più o meno lungo, spesso coincidente con la stessa vita del trust, in quanto il presupposto impositivo non si realizzerà fino al momento in cui i beni che compongono il patrimonio del trust saranno stabilmente assegnati ai beneficiari. Tale evento, in un trust che abbia una funzione di accompagnamento pluri-generazionale, si realizzerà magari tra molti decenni, dal che consegue, di fatto, una sospensione dell'imposizione successoria.
(Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)