Sono sorti dei dubbi sulla legittimità di questa norma e ci sono stati contenziosi in materia, innescati proprio da soci di una società di persone che, vedendosi accertare dei maggior imponibili Irpef in capo alla società, contestavano il fatto che loro non avevano percepito nulla
La conclusione è che è legittima la tassazione ai fine Irpef secondo il principio della trasparenza
E dunque si prevede che i soci delle società di persone devono autonomamente dichiarare e tassare ogni anno il proprio reddito complessivo, la quota del reddito imponibile prodotto pari alla propria quota di partecipazione agli utili della società.
E’ legittimo?
Sono sorti dei dubbi sulla legittimità di questa norma e ci sono stati contenziosi in materia, innescati proprio da soci di una società di persone che, vedendosi accertare dei maggior imponibili Irpef in capo alla società, contestavano il fatto che loro non avevano percepito nulla. E dunque la Commissione tributaria ha deciso di sollevare una questione di legittimità sulla disposizione, in merito alla parte in cui prevede che la tassazione per trasparenza debba avvenire “indipendentemente dalla percezione”, in quanto potenzialmente in contrasto con i seguenti principi costituzionali:
- con il principio di uguaglianza: in virtù della disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i soci delle società di persone, che sono soggetti ad imposta pur non avendo conseguito alcun reddito, da un lato, e tutti gli altri soggetti egualmente privi di reddito, che sono invece esclusi da tassazione
- con il principio di capacità contributiva: il socio delle società di persone, anche quando non è percettore di reddito da partecipazione, verrebbe ugualmente assoggettato ad imposta
- con il diritto dei soci della società di persone: questo si riferisce ai soci accomandanti, di vedersi tutelato il proprio diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione innanzi agli organi giurisdizionali
Corte costituzionale
I giudici costituzionali hanno ritenuto non fondate le motivazioni sostenute dalle parti e dalla Commissione tributaria per diversi motivi:
1) Indipendentemente dall’imputazione ai soci, spetta al legislatore, nei limiti del principio di ragionevolezza, definire il reddito come indice di capacità contributiva. In questo contesto vengono previste dal Tuir diverse tipologie di redditi, differenziate in base alle proprie caratteristiche.
2) Il termine “possesso”, previsto dal Tuir come condizione per la tassazione, non assume lo stesso significato tecnico che ha nel codice civile. Qui viene inteso come un modo per identificare la relazione del soggetto con la peculiare manifestazione di capacità contributiva.
E dunque secondo i giudici letto in questa prospettiva il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone non costituisce una contraddizione rispetto alla nozione generale di presupposto d’imposta fissata nell’articolo 1 del Tuir.