L’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti in seguito ad una richiesta da parte di un contribuente
Il contribuente dichiara anche di possiede in Italia solo redditi derivanti dalla locazione di un immobile per un importo superiore a 2.840,51 euro
- dei periodi non coperti da contribuzione l’onere versato dal genitore sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, in cinque quote costanti, a partire dall’anno di sostenimento, indipendentemente dal fatto che l’onere sia versato in rate comprese da una a 120;
- l’onere che sosterebbe il genitore sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Il richiedente sottolinea anche come in Italia possiede solo dei redditi derivanti dalla locazione di un immobile per un importo superiore a 2.840,51 euro
Il parere dell’Agenzia delle entrate
“L’articolo 20 del decreto legge n. 4/2019, prevede la facoltà di riscattare i periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta “pace contributiva”)”, ricorda l’Agenzia delle entrate.
Il legislatore consente di riscattare gli anni anche da parte dei parenti ed affini entro il secondo grado, che sostenendone il relativo onere, potranno fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare fiscalmente a carico. Viene inoltre anche previsto che il versamento dell’onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato in base ai regimi previdenziali di appartenenza. Da ricordarsi inoltre di inserire il tutto all’interno dei modelli dichiarativi 730/2020 e redditi persone fisiche 2020 nei righi E56 e RP56, precisano che “la detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo”.
Per quanto riguarda il “riscatto di laurea agevolato”, l’Agenzia ricorda che l’articolo 2, comma 5-quater del Dlgs n. 184/1997, prevede “la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
Sulla base di quanto illustrato, nel caso in esame, si ritiene che qualora la domanda per il riscatto venga prodotta dal genitore del richiedente che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall’imposta lorda e l’onere del riscatto nella misura del 50 % di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Se, invece, viene presentata la domanda di riscatto di laurea agevolato, da valutare con diverso criterio di calcolo nel sistema contributivo, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19%, se il figlio non risulta essere fisicamente a carico. E nel caso in esame il figlio ha dichiarato di avere un reddito superiore ai 2.840,51 euro