Regime dei neo-residenti: i paperoni prendono il volo

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Sempre più (U)hnwi hanno sfruttato in Italia il regime dei cosiddetti paperoni o neo-residenti, come il calciatore Ronaldo. Le statistiche dimostrano l'interesse per questa misura che va a competere con quelle analoghe ben più consolidate di altri Stati e aiuta a tracciare il profilo dei beneficiari
Cresce il numero dei cosiddetti paperoni o neo-residenti che si sono trasferiti in Italia. Secondo l'articolo “Paperoni stranieri attirati dal mini-fisco italiano: la carica dei 784 super-ricchi che si sono trasferiti in Italia” comparso su Repubblica lo scorso 27 agosto, i dati ufficiosi hanno mostrano numeri in aumento, evidenziando un incremento da 99 nel 2017, a 264 nel 2018 a 421 nel 2019, che, incrociati con le statistiche del Ministero delle Finanze relative alle dichiarazioni fiscali, forniscono spunti sul profilo dei nuovi contribuenti.
I dati sono divisi per Paese di provenienza. La norma (art. 24-bis, c. 3 Tuir) prevede infatti che l'Agenzia delle Entrate notifichi allo Stato di ultima residenza fiscale il trasferimento in Italia. Paradossalmente, fra i principali ordinamenti di partenza vi sono alcuni dei maggiori rivali al regime italiano. Proprio il primo Paese per provenienza (28 nel 2017 e 50 nel 2018) è il Regno Unito, che è Stato il precursore di questo genere di regimi con i resident non domiciled (Rnd) introdotto nel 1799. I soggetti pagano le imposte sulla remittance base, ovvero sugli importi trasferiti nel Regno Unito. In passato non erano dovute altre impose. Tuttavia, nel 2002 esplose il caso El Fayed (sentenza Al Fayed & Ors v Advocate General for Scotland - representing the Inland Revenue Commissioners - del 31 maggio 2002) a seguito del quale emerse che il proprietario dei grandi magazzini Harrod's aveva stipulato un forward tax agreement con le autorità fiscali inglesi a fronte del quale la remittance base veniva calcolata secondo un forfait molto vantaggioso.
Il regime venne quindi inasprito in tre differenti occasioni (2008, 2012 e 2017) dando luogo a un maggior gettito a fronte di una riduzione dei beneficiari. Oggi, per i primi 6 anni non vi è tassazione, successivamente si pagano 30mila sterline e poi 70mila superati i 12 di anni di permanenza.

Secondo le ultime statistiche ufficiali inglesi, nel periodo di imposta 2018-2019 vi erano 78mila resident non domiciled, appena 700 in meno rispetto all'anno precedente, che hanno però contribuito con imposte per 7,828 miliardi di sterline in aumento rispetto ai 7,571 miliardi dell'anno precedente. Va sottolineato che non solo gli Hnwi scelgono il regime resident non domiciled, ma anche semplici contribuenti che per praticità preferiscono essere tassati sulla remittance base, anziché sul reddito effettivo.

Tuttavia, le ragioni del travaso di contribuenti dal Regno Unito all'Italia avvalendosi del regime forfetario sono diverse e non necessariamente di natura fiscale:

  1. le incertezze legate alla Brexit e all'esito dei negoziati e alle sue conseguenze con il ricollocamento di persone impiegate in settori particolarmente colpiti, in particolare quello della finanza;

  2. le elezioni politiche del 2019 con lo spauracchio della possibile vittoria di Jeremy Corbyn;

  3. la naturale scadenza del regime dei resident non domiciled, che può durare al massimo 15 anni.


Al secondo posto di questa speciale classifica si colloca la Francia. Anche questo dato non pare sorprendere visto l'alto livello di imposizione d'Oltralpe unito alla prossimità geografica con l'Italia.

Al terzo posto si colloca  un altro competitor del regime in esame ovvero  la Svizzera. Sin dal 1862 a cominciare dal Canton Vaud è in vigore il cosiddetto regime globalista, a cui per altro il regime dei neo residenti si ispira apertamente. Secondo le ultime statistiche ufficiali (2018), il numero dei globalisti in Svizzera era pari a 4.557 con un gettito di 821 milioni di franchi (circa 770 milioni di euro.).

Anche in questo caso il regime è stato contestato ed è quindi stato sottoposto a una tornata di referendum a cui è sopravvissuto, sebbene cinque cantoni (Appenzello Esterno, Basilea Campagna e Città, Sciaffusa e Zurigo) lo abbiano abolito. A partire dal 2016 il regime è stato inasprito aumentando la base imponibile minima a 400mila franchi e aumentando il parametro del moltiplicatore dell'abitazione (da 5 a 7 volte il valore locativo o la pigione annua). Con le modifiche apportate, il globalista paga imposte per un ammontare simile a quello dei neo residenti.

Nella lista compare anche il Portogallo con appena 3 trasferimenti, ma pur sempre uno dei maggiori concorrenti negli ultimi anni grazie al regime del residente non abituale, che prevede la non imponibilità dei redditi passivi di fonte estera e una flat tax del 20% sui redditi di lavoro di fonte portoghese.

La seconda area geografica più numerosa in termini di provenienza è il sud America con in testa Brasile (25), Argentina (8) e Venezuela (3). In questi casi, le ragioni risiedono nella situazione di tali Paesi, dove per altro molti residenti hanno anche la cittadinanza italiana.

Un po' a sorpresa, la terza categoria di Paesi di provenienza riguarda i cosiddetti paradisi fiscali con in testa Cipro (7), a seguire Monte Carlo (4), Mauritius (4), Emirati Arabi (4), Singapore (3) e persino Cayman Islands (1). Tutti i Paesi hanno aderito allo scambio di informazioni, in particolare dei dati bancari, in automatico o su richiesta. Di conseguenza, si tratta di paradisi fiscali ormai trasparenti.

Tornando ai dati in forma aggregata, si evince che il regime dei neo-residenti sta prendendo piede, ma è ancora lontano dai numeri degli altri Paesi con regimi analoghi.

Le ragioni che rendono il regime attrattivo sono evidenti, ovvero la possibilità di pagare un'imposta forfetaria pari a 100mila euro (25.000 per i familiari al seguito) sui redditi di fonte estera, l'imposta di donazione e successione solo sui beni situati in Italia, niente Ivafe né Rw.

Per contro, le due principali ragioni che possono frenare tale regime sono:

  1. la tassazione dei capital gain generati da partecipazioni qualificate (diritti di voto superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati o meno) nei primi cinque periodi di imposta di validità dell'opzione (art. 24-bis, c. 3 Tuir);

  2. la diffidenza verso lo Stato italiano e in particolare la sua amministrazione finanziaria.


Con riferimento alla imponibilità dei capital gain, imprenditori che detengono partecipazioni qualificate nella propria azienda spesso ritengono che tale vincolo sia troppo stringente, soprattutto in considerazione dell'arco temporale di cinque anni. Non è infatti possibile escludere a priori che un fondo di private equity o una ristrutturazione famigliare possano imporre una vendita per la durata di un lustro. Nella pratica, l'impatto fiscale di un evento realizzativo può essere mitigato o annullato nell'ambito di una adeguata pianficazione fiscale prima o eventualmente anche dopo il trasferimento di residenza in Italia.

Con riferimento al secondo punto, l'Agenzia delle Entrate si è dimostrata insolitamente proattiva nel cercare di venire incontro alle esigenze delle persone che desiderano trasferirsi in Italia. Tuttavia, la stabilità del provvedimento è legata anche a scelte politiche, posto che il regime crea una cosiddetta reverse discrimination, ovvero una discriminazione al contrario, laddove favorisce alcuni contribuenti rispetto alla massa che sono tassati ordinariamente. Da più parti (per esempio: A.Della Carità, E.A.Palmitessa, I regimi fiscali italiani per attrarre capitale umano: concorrenza fiscale vs. eguaglianza tributaria) è infatti stata sollevata una problematica di inconstituzionalità per violazione del principio di uguaglianza tributaria alla luce del combinato disposto degli art. 3 e 53 della Costituzione. Tale discriminazione può essere giustificata solo da un beneficio a favore della collettività tradotto in un aumento delle entrate dirette e indirette. Sotto questo profilo, secondo le statistiche del Ministero, nel 2018 si sono trasferiti in Italia 170 individui come contribuenti principali (100 mila euro di imposta) e 56 come familiari al seguito (25mila), generando 21 milioni di euro di imposta sostitutiva. È curioso notare che tre quarti dei neo-residenti siano contribuenti principali e solo un quarto famigliari. Il 45% dei neo-residenti ha inoltre prodotto redditi (95% di lavoro dipendente) tassati in Italia in via ordinaria, che hanno generato 18 milioni di imposte.

In conclusione, il regime dei neo-residenti mostra numeri costantemente in crescita, che permettono di superare le problematiche di incostituzionalità. Se invece i nuovi arrivi dovessero fermarsi, il regime potrebbe essere messo in forte discussione.
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Avvocato responsabile del settore tax di Alvarium con particolari competenze nel settore della fiscalità finanziaria, pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale. Ha lavorato in Assonime a Bruxelles e per un primario studio tributario di Milano specializzato nella consulenza cross-border. Collabora con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) su vari temi di fiscalità fra Italia e Svizzera.

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