Nft: principali aspetti reddituali e monitoraggio fiscale

26.10.2021
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I non-fungible token (Nft) rappresentano uno strumento di grande tendenza e in estrema crescita nell'attuale mercato economico. In mancanza di una disciplina fiscale ad hoc, vi è ad oggi una situazione di obiettiva incertezza rispetto all'individuazione del corretto regime fiscale da applicare
I non-fungible token (Nft) sono token crittografici basati sulla tecnologia della blockchain (dunque, teoricamente, unici e trasferibili), che contengono un diritto su un bene digitale (come, ad esempio, un'opera d'arte). Il possessore di un Nft acquista, nella pratica, il certificato di autenticità digitale “incorporato” nel token stesso.
Nel corso dell'anno 2021, numerosi trader hanno sfruttato la scia della vertiginosa crescita del mercato degli Nft, realizzando ingenti plusvalenze da cessione (l'agenzia di stampa britannica Reuters, ha recentemente affermato che il mercato degli Nft ha raggiunto quota 10,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021) rispetto alle quali - nell'assenza, nell'attuale contesto normativo, di qualsiasi indicazione in merito alla loro qualificazione reddituale e al regime fiscale applicabile - è lecito interrogarsi su quale sia il comportamento più corretto da adottare (per esempio a livello di dichiarazione dei redditi e conseguente determinazione e versamento dell'eventuale imposta).
Il quesito giuridico, ad oggi irrisolto, è il seguente: quando si cede un Nft, si considera ceduto il token crittografico oppure il bene che tale certificato di autenticità digitale rappresenta?
Nel corso dell'anno 2021, numerosi trader hanno sfruttato la scia della vertiginosa crescita del mercato degli Nft, realizzando ingenti plusvalenze da cessione (l'agenzia di stampa britannica Reuters, ha recentemente affermato che il mercato degli Nft ha raggiunto quota 10,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021) rispetto alle quali - nell'assenza, nell'attuale contesto normativo, di qualsiasi indicazione in merito alla loro qualificazione reddituale e al regime fiscale applicabile - è lecito interrogarsi su quale sia il comportamento più corretto da adottare (per esempio a livello di dichiarazione dei redditi e conseguente determinazione e versamento dell'eventuale imposta).
Il quesito giuridico, ad oggi irrisolto, è il seguente: quando si cede un Nft, si considera ceduto il token crittografico oppure il bene che tale certificato di autenticità digitale rappresenta?
Seguendo un approccio sostanziale si potrebbe affermare che la cessione di un Nft rappresenti non la cessione del token crittografico in quanto tale, bensì la cessione del bene che esso rappresenta. Dunque, ove l'Nft, ad esempio, incorporasse un'opera d'arte, il provento ritratto dalla sua cessione potrebbe qualificarsi come reddito d'impresa, reddito diverso oppure potrebbe costituire una fattispecie reddituale non rilevante, a seconda che la suddetta cessione sia posta in essere, rispettivamente, da un mercante d'arte, da un venditore occasionale oppure da un collezionista.
In particolare, infatti, i proventi ritratti a seguito della vendita d'opere d'arte sono soggetti a tassazione a seconda della qualificazione del venditore nelle seguenti figure:
i. mercante d'arte, ovvero il soggetto che professionalmente e abitualmente svolge un'attività di intermediazione nella circolazione d'opere d'arte: gli eventuali profitti ritratti, in quanto rientrati nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale condotta professionalmente ed abitualmente, saranno considerati redditi d'impresa e pertanto soggetti ad Irpef;
ii. venditore occasionale, ovvero il soggetto che non esercita in modo abituale la sua attività commerciale: gli eventuali profitti ritratti, saranno considerati redditi diversi, anch'essi soggetti ad Irpef;
iii. collezionista privato, ovvero il soggetto che acquista opere d'arte solo al fine di arricchire la sua personale collezione: i profitti ritratti da cessioni occasionali, non rappresentando esercizio di un'attività intermediaria nella circolazione di beni (neanche in via occasionale), come regola generale non assumeranno rilevanza reddituale e pertanto non saranno soggetti ad Irpef.
In particolare, infatti, i proventi ritratti a seguito della vendita d'opere d'arte sono soggetti a tassazione a seconda della qualificazione del venditore nelle seguenti figure:
i. mercante d'arte, ovvero il soggetto che professionalmente e abitualmente svolge un'attività di intermediazione nella circolazione d'opere d'arte: gli eventuali profitti ritratti, in quanto rientrati nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale condotta professionalmente ed abitualmente, saranno considerati redditi d'impresa e pertanto soggetti ad Irpef;
ii. venditore occasionale, ovvero il soggetto che non esercita in modo abituale la sua attività commerciale: gli eventuali profitti ritratti, saranno considerati redditi diversi, anch'essi soggetti ad Irpef;
iii. collezionista privato, ovvero il soggetto che acquista opere d'arte solo al fine di arricchire la sua personale collezione: i profitti ritratti da cessioni occasionali, non rappresentando esercizio di un'attività intermediaria nella circolazione di beni (neanche in via occasionale), come regola generale non assumeranno rilevanza reddituale e pertanto non saranno soggetti ad Irpef.
Infine, nel silenzio normativo e della prassi dell'Amministrazione finanziaria, resta il dubbio in merito al corretto trattamento con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale; infatti, in ragione delle caratteristiche intrinseche di tali beni, sarebbe difficile configurare l'esistenza di suddetto obbligo in capo al possessore (non esistono, di fatto, criteri di “localizzazione geografica” all'estero dell'Nft).
(Articolo scritto in collaborazione con Annalisa Gobbo, di Lca Studio Legale)
(Articolo scritto in collaborazione con Annalisa Gobbo, di Lca Studio Legale)