Nel corso dell’anno 2021, numerosi trader hanno sfruttato la scia della vertiginosa crescita del mercato degli Nft, realizzando ingenti plusvalenze da cessione (l’agenzia di stampa britannica Reuters, ha recentemente affermato che il mercato degli Nft ha raggiunto quota 10,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021) rispetto alle quali – nell’assenza, nell’attuale contesto normativo, di qualsiasi indicazione in merito alla loro qualificazione reddituale e al regime fiscale applicabile – è lecito interrogarsi su quale sia il comportamento più corretto da adottare (per esempio a livello di dichiarazione dei redditi e conseguente determinazione e versamento dell’eventuale imposta).
Il quesito giuridico, ad oggi irrisolto, è il seguente: quando si cede un Nft, si considera ceduto il token crittografico oppure il bene che tale certificato di autenticità digitale rappresenta?
In particolare, infatti, i proventi ritratti a seguito della vendita d’opere d’arte sono soggetti a tassazione a seconda della qualificazione del venditore nelle seguenti figure:
i. mercante d’arte, ovvero il soggetto che professionalmente e abitualmente svolge un’attività di intermediazione nella circolazione d’opere d’arte: gli eventuali profitti ritratti, in quanto rientrati nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale condotta professionalmente ed abitualmente, saranno considerati redditi d’impresa e pertanto soggetti ad Irpef;
ii. venditore occasionale, ovvero il soggetto che non esercita in modo abituale la sua attività commerciale: gli eventuali profitti ritratti, saranno considerati redditi diversi, anch’essi soggetti ad Irpef;
iii. collezionista privato, ovvero il soggetto che acquista opere d’arte solo al fine di arricchire la sua personale collezione: i profitti ritratti da cessioni occasionali, non rappresentando esercizio di un’attività intermediaria nella circolazione di beni (neanche in via occasionale), come regola generale non assumeranno rilevanza reddituale e pertanto non saranno soggetti ad Irpef.
(Articolo scritto in collaborazione con Annalisa Gobbo, di Lca Studio Legale)