Immobili: bonus facciate o ecobonus?

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Nel caso in cui l’immobile può godere di entrambe le agevolazioni (bonus facciate ed ecobonus), come si deve agire? Quale scegliere? E cosa devono fare i vari condomini?

L’agenzia delle entrate spiega che una sola delle due agevolazioni può essere usata

E che devono essere i condomini a scegliere quale vogliono. Ognuno indipendentemente dalle scelte fatte dagli altri

Bonus facciate o ecobonus. I condomini devono scegliere uno delle due agevolazioni, indipendentemente da quello che decidono di fare gli altri comproprietari. A chiarire questo principio è stata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.49/E del 1° settembre 2020. Con questa chiarisce dunque che se determinati interventi, realizzati sulle parti comuni di un edificio di un condominio, rientrano in più agevolazioni, ciascuno dei condomini dovrà scegliere quale applicare. Da sottolineare come la decisione è individuale e dunque i proprietari possono anche decidere per detrazioni diverse.
Il caso

L’amministratore di un condominio riferisce che i condomini vogliono realizzare un cappotto termico delle facciate del fabbricato. Questo si trova all’interno di una zona omogenea B e di conseguenza può accedere sia al bonus facciate ma anche all’ecobonus. E dunque cosa fare? Ciascun condomino può scegliere autonomamente quale delle due agevolazioni scegliere o ci deve essere un consenso tra tutte le parti? E poi come dovranno essere comunicate le decisioni dei singoli e i pagamenti?

Risposta

L’Agenzia delle entrate chiarisce il fatto che nel caso in cui ci sia la sovrapposizione tra il bonus facciate e l’ecobonus, il contribuente potrà scegliere solo per una delle due agevolazioni, rispettando tutti gli adempimenti richiesti per la singola opzione. Nel caso in esame dunque, ogni condomino può decidere se optare per il bonus facciate o l’ecobonus, indipendentemente da quello che scelgono gli altri proprietari.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento l’Amministrazione fiscale fa sapere che i contribuenti che sono soggetti all’Irpef dovranno eseguire il pagamento tramite un bonifico bancario o postale. E in questo deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o del codice fiscale del soggetto al quale si fa il pagamento. Le banche interessate, applicheranno all’atto di accredito dei pagamenti, la ritenuta d’acconto dell’8%. Da parte loro i contribuenti dovranno conservare l’asservazione del tecnico abilitato che andrà a certificare la corrispondenza degli interventi fatti ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. A questo si deve anche aggiungere il rilascio dell’Ape (la certificazione di prestazione energetica).

Entro poi 90 giorni da quando i lavori finiscono dovranno essere mandati all’Enea la scheda descrittiva degli interventi realizzati con i dati dell’edificio.

Nel caso in cui non venisse fatto uno di questi passaggi si potrebbe non ottenere l’agevolazione.

Le parti in comune

Per gli interventi sulle parti in comune i vari adempimenti possono essere fatti anche dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini. Anche in questo caso se questi lavori possono essere fatti rientrare si sul bonus facciate che sull’ecobonus, allora ogni condomino (per la sua parte) potrà scegliere l’agevolazione da applicare.

Nel caso in cui sia l’amministratore ad adempiere a tutti i vari passaggi questo dovrà, dopo aver suddiviso la spesa in base alla scelta fatta da ciascun condomino, indicare le due diverse tipologie di interventi e per ciascuno le spese sostenute, i dati dell’immobile e del condomino.

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