Ecobonus: sconto fornitore, nuove precisazioni

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L’Agenzia delle entrare precisa alcuni punti in merito allo sconto fornitore presente all’interno dell’ecobonus al 110%

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La formula dello sconto fornitore, a fronte di una ristrutturazione di un’immobile deve essere ben visibile sulla fattura

A chiarirlo è stata la stessa Agenzia delle entrate con la pubblicazione del provvedimento n.283847/ 2020

Nuove precisazione per le società in tema di ecobonus al 110%. La formula dello sconto fornitore, a fronte di una ristrutturazione di un’immobile deve essere ben visibile sulla fattura.
A chiarirlo è stata la stessa Agenzia delle entrate con la pubblicazione del provvedimento n.283847/ 2020. Questo specifica dunque come per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, se si applica la forma dello sconto  fornitore si deve ben esplicitare all’interno della fattura redata.

Sconto fornitore

Questa opzione è stata prevista nel decreto Rilancio, e altro non è che una modalità alternativa alla detrazione diretta da parte del beneficiario. Si è dunque prevista la possibilità di cedere le detrazioni sui lavori di ristrutturazione (inerenti all’ecobonus) o al fornitore dei lavori o ad una banca. Opzione che ovviamente deve essere avvallata da uno dei due soggetti.

Da sottolineare che il fornitore a sua volta potrebbe cedere questo credito ad un soggetto terzo (intermediario finanziario). Nel caso in cui invece il fornitore accettasse il credito di imposta e non lo volesse dare ad altri allora questo riceverà un rimborso come lo avrebbe ricevuto il contribuente. E dunque dovrà fare riferimento all’arco temporale previsto dalla legge.

Altro vincolo che viene imposto alle imprese è che questo potranno iniziare ad usare questo credito solo a partire dal 10° giorno del mese successivo della ricezione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della comunicazione prevista, e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese. Questo vincolo, precisa ItaliaOggi, è stabilito non solo per gli interventi del super bonus al 110% ma anche per quelli di:

  • recupero del patrimonio edilizio,
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

 

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