Clienti private: chiarimenti sul regime dei neo residenti

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L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.12/E, risponde in merito a dubbi sollevati da un'associazione che opera nel private banking

A parere dell'associazione questo regime risulta penalizzante per gli intermediari finanziari residenti in Italia, e quindi per le stabili organizzazioni italiane di intermediari non residenti

Sono diverse le questioni, tra queste troviamo il reddito di capitale e la sua imponibilità in Italia

Il reddito di capitale, per essere imponibile in Italia, deve risultare essere stato prodotto interamente nello stato. Per l'imposizione non è dunque sufficiente che i proventi siano solo materialmente versati da soggetti residenti incaricati di fare il pagamento. Questa una delle spiegazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.12/E, a seguito di dubbi sollevati da un'associazione che opera nel private banking. Ma andiamo a vedere da vicino le richieste dell'istante e la risposta in alcuni suoi aspetti fornita dall'Amministrazione fiscale.

Il caso


L'Associazione istante rappresenta soggetti che operano in Italia nel settore del private banking, inteso come l'insieme di servizi di investimento finanziari e di consulenza, personalizzati e dedicati alla gestione del patrimonio del cliente. L'associazione evidenzia che gli associati stanno riscontrando resistenza da parte dei soggetti, che hanno trasferito la residenza in Italia, all'affidamento in amministrazione o in gestione delle attività estere in relazione alle quali usufruiscono del regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti.

Questa disposizione prevede un regime di imposizione opzionale che consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, dopo essere stati residenti all'estero per almeno 9 anni negli ultimi dieci periodi d'imposta, di limitare l'imposizione diretta, indiretta e successoria, ai soli redditi e cespiti di fonte italiana. Tale regime consente, quindi, di:
1) escludere da imposizione in Italia ogni reddito prodotto al di fuori del territorio dello Stato; - non applicare l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) e l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie);
2) non applicare l'imposta sulle successioni e sulle donazioni;
3) beneficiare di un esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale. Nessun regime di favore è, invece, previsto in relazione ai redditi di fonte italiana e alle attività situate nel territorio dello Stato.

A parere dell'associazione questo regime risulta penalizzante per gli intermediari finanziari residenti in Italia, e quindi per le stabili organizzazioni italiane di intermediari non residenti, che intendono offrire servizi di investimento e di intermediazione finanziari ai predetti contribuenti neo residenti. E dunque si chiedono dei chiarimenti in merito ai criteri di territorialità delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo, in relazione alle attività finanziarie detenute da persone fisiche che beneficiano del regime neo residenti, chiarendo se rispetto a tali criteri possa assumere rilevanza il fatto che tali attività siano oggetto di un contratto di custodia con intermediari italiani e di uno di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero.

Risposta


L'Amministrazione prima di rispondere chiarisce che il comma 1 dell'articolo 24-bis del Tuir stabilisce che “le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165  a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione”.

Mentre il comma 2 del dell'articolo 165 del Tuir dispone che “i redditi dei prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria, la disposizione stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello stato e, quindi, sono imponibili:
1. i redditi di capitale corrisposti dallo stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti;
2. i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.
I redditi di capitale, corrisposti da stati esteri o da soggetti non residenti a soggetti che usufruiscono del regime dei neo residenti, mantengono la loro natura di redditi di fonte estera. Questi, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva non solo nel caso in cui tali redditi siano riscossi all'estero, ma anche nei casi in cui le attività finanziarie estere, da cui gli stessi derivano siano oggetto di:
1) un contratto di custodia con intermediari italiani;
2) un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
3) un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di Lps, anche laddove la riscossione dei proventi sia affidata ad intermediari italiani.

E dunque, l'obbligo del versamento della imposta sulle riserve matematiche è strettamente collegato alla possibilità di scomputo della somma corrisposta a tale titolo in sede di versamento delle ritenute operate in relazione alle imposte dovute sui rendimenti assicurativi delle polizze stipulati con contraenti residenti in Italia e che nei confronti dei neo residenti non si applica tale ritenuta, si ritiene che in relazione a tali contratti stipulati dalle imprese di assicurazione estere operanti in regime di Lps non è dovuta l'imposta sulle riserve matematiche.

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