L’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n.12 ha confermato quanto previsto dall’articolo 75 del testo unico bancario (Tub), dedicato alla crisi delle banche e dei relativi gruppi specifici
L’Agenzia delle entrate conferma quando detto dal Tub ribadendo come qualsiasi banca che ha visto subentrare i commissari, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso nel momento in cui inizia l’amministrazione straordinario
Inoltre i commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, devono provvedere affinché siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria
“I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonché al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, questo quanto riportato dall’articolo 75 del testo unico bancario (Tub), dedicato alla crisi delle banche e dei relativi gruppi specifici.
L’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n.12 del 6 agosto 2020 conferma quando detto dal Tub ribadendo come qualsiasi banca che ha visto subentrare i commissari, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso nel momento in cui inizia l’amministrazione straordinario, prorogato fino al termine della proceduta. E infatti la norma precisa come “la chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura”. I commissari devono dunque redigere il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. Da ricordare come l’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti . Ma non finiscono qua gli obblighi perché i commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, devono provvedere affinché siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Quelli “subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalità previste dall’art.73, comma 1”, specifica la norma.
L’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n.12 ha dunque specificato come con questa norma il legislatore ha dettato una peculiare previsione che deroga non solo a quanto disposto in generale per gli altri contribuenti, ma anche per i soggetti (diversi dalle banche) che vivono crisi che li hanno parimenti posti in “amministrazione straordinaria” (cfr. il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ed il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 su cui, in generale, si veda la risoluzione n. 64/E del 13 giugno 2011). Alla luce di quanto sopra, va dunque confermato che qualsiasi banca, a mezzo dei propri organi subentrati ai commissari, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al momento di inizio dell’amministrazione straordinaria – prorogato ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura stessa – entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte della Banca d’Italia.
L’Agenzia delle entrate conferma quando detto dal Tub ribadendo come qualsiasi banca che ha visto subentrare i commissari, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso nel momento in cui inizia l’amministrazione straordinarioInoltre i commissari, prima della ces…
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