Senza voler entrare troppo nello specifico, mentre la riduzione è l’azione che può essere esercitata dai legittimari (o loro eredi e aventi causa) in caso di non rispetto delle quote a questi riconosciute ex lege da parte del testatore (o per effetto di donazioni da questo fatte in vita), la collazione è invece l’istituto giuridico che trova applicazione al momento della divisione del patrimonio ereditario e impone ai figli, discendenti e coniuge del de cuius (in caso di accettazione dell’eredità) di conferire alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti donandi causa dal defunto quando ancora in vita.
Sono soggette a collazione le spese fatte dal de cuius per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione a favore dei discendenti (art. 741, cod.civ.). Pertanto, nell’ambito dell’assicurazione sulla vita del contraente ed in favore di terzi discendenti, il beneficiario di polizza è tenuto a conferire l’ammontare dei premi versati in vita dal de cuius contraente (il rendimento di polizza è escluso) qualora, cumulativamente, (i) rientri in una delle categorie appena descritte, (ii) accetti l’eredità, e (iii) non sia da ciò esonerato (rectius, dispensato).
Volendo fare un esempio, si pensi ad una successione non testamentaria del defunto Sempronio:
- i cui unici eredi siano i suoi due figli, Tizio e Caio;
- il relictum (ossia il complesso dei beni mobili e immobili che residua al momento del decesso di Sempronio) sia pari, a seconda delle ipotesi che si illustreranno, a 500 o a 1.000;
- non sia presente alcun debito;
- Caio sia allo stesso tempo beneficiario di una somma corrisposta da una polizza vita caso morte stipulata dal padre qualche decennio prima attraverso il pagamento di un premio che, a seconda delle ipotesi che si illustreranno, è pari a 500, 1.000 o 1.500;
- Il rendimento della polizza è sempre pari a 400.
Ma vediamo come l’istituto della collazione produce effetti diversi a seconda che il beneficiario ne sia stato dispensato oppure no. Teniamo sempre bene a mente che non ci troviamo nell’ambito di una successione con testamento ma in una successione ab intestato (ossia, in assenza di testamento).”
Senza dispensa dalla collazione
Ai fini della divisione del patrimonio ereditario tra i due fratelli eredi, bisogna prendere in considerazione non soltanto il relictum ma anche, ex art. 741, cod.civ., l’ammontare del premio pagato in polizza.
Molto importante: quando si tratta di imputare per collazione delle somme di denaro, come lo è l’ipotesi della polizza vita, vige il principio nominalistico; quindi, il valore dei premi non è soggetto a rivalutazione. Effetto che sarebbe ben diverso nel caso in cui si trattasse di un immobile (o di altro bene diverso dal denaro) in quanto il conferimento per collazione da parte di Caio, in questo caso, si sarebbe dovuto effettuare in natura con conseguente annessa rivalutazione. Quindi, aspetto da tenere in debita considerazione, in special modo per coloro che nutrono aspettative inflazionistiche nel prossimo futuro.
In una prima ipotesi in cui il relictum sia pari a 1.000 mentre il premio pari a 500 (massa ereditaria di 1.500), il beneficiario Caio è tenuto pertanto ad imputare alla massa attiva l’intero l’ammontare del premio (1000) mentre il rendimento di polizza (pari a 400) è escluso (prestazione assicurativa di 900). La massa ereditaria va suddivisa egualmente tra i fratelli, pertanto a Tizio spettano 750 in totale mentre a Caio, la rimanenza del relictum di 250 oltre al residuo del valore della prestazione assicurativa di 900 (500 derivanti dal premio e 400 come rendimento di polizza) per totali 1.150.
Il risultato non cambierebbe neanche nell’ipotesi in cui l’ammontare del premio fosse superiore al relictum, ma ci sarebbero potenziali impatti sulla prestazione assicurativa pagata al beneficiario Caio. Infatti, se il premio fosse uguale a 1.000 (oltre al rendimento di polizza pari a 400, quindi prestazione assicurativa pari a 1.400) mentre il relitto è di 500, la massa ereditaria sarebbe sempre pari a 1.500 e andrebbe suddivisa in parti uguali tra Tizio e Caio (quindi 750). Quindi Tizio soddisferebbe la sua quota per 500 dal relictum mentre i restanti 250 da quanto “restituito” da Caio per effetto della collazione. I residui 750 dell’ammontare della quota parte derivante dal premio versato oltre al rendimento di 400 spetterebbero a Caio (quindi totali 1.150 rispetto ai 750 ricevuti da Tizio).
Volendo dare ancora in “numeri”, analizziamo l’ipotesi in cui il premio di polizza fosse di 1.500 (prestazione assicurativa di 1.900 con rendimento di 400) con un relictum di 500. Come si avrà modo di notare, gli impatti sulla prestazione assicurativa ai fini della collazione diventano più incisivi. Difatti, la massa ereditaria in questo caso arriverebbe a 2.000 (500 di reclictum e 1.500 di premio) e va suddivisa, come nelle ipotesi precedenti, sempre in parti uguali. Tizio otterrebbe, pertanto, i 500 dal relictum e altrettanti 500 dai 1.500 versati dal de cuius in polizza. A Caio residuerebbero i 1.000 oltre al rendimento di polizza di 400 (per un totale di 1.400 rispetto ai 1.000 ricevuti da Tizio.
Con dispensa da collazione
Con la dispensa dalla collazione, non molto frequente nella prassi ma che potrebbe comunque essere percorsa, il de cuius contraente esonera il beneficiario erede dal conferimento nella massa ereditaria dell’ammontare dei premi versati in polizza che saranno pertanto imputati in conto legittima e per l’eccedenza a valere sulla disponibile.
Tornando all’esempio originale di Tizio e Caio, l’ammontare dei premi pari a 500 è pertanto da imputarsi sulla quota legittima di Caio pari a 500 (1/3 di 1500), l’altro terzo (500) spetta al fratello Tizio mentre la restante quota disponibile è suddivisa in parti uguali (250 ciascuno). Tirando le somme, entrambi i fratelli riceverebbero ciascuno 750 dalla massa ereditaria, ma Caio avrebbe in più i 400 derivanti dalla polizza (totale di 1.150 rispetto ai 750 ricevuti dl fratello Tizio).
Come si può facilmente notare, il risultato non è affatto diverso rispetto allo scenario illustrato poc’anzi senza dispensa dalla collazione, ma le cose cambiano nella diversa ipotesi in cui l’ammontare dei premi versati è superiore al relictum (ossia importo dei premi pari a 1.000 e relictum di 500). In tale circostanza, Caio ottiene i 400 relativi al rendimento di polizza mentre è tenuto ad imputare i 1000 nella quota legittima di 500 (1/3 di 1.500) e per l’eccedenza, nella quota disponibile di 500 (sempre 1/3 di 1.500). Quindi otterrebbe alla fine i 1.400 della prestazione assicurativa mentre Tizio si soddisferà sul relictum di 500 che è pari alla sua quota di legittima.
Per completezza, si analizza anche l’ultima ipotesi in cui i premi sono pari a 1.500 mentre il relictum è pari a 500. In tale circostanza, la quota di riserva di 1/3 si alza a circa 667 (valore arrotondato), pertanto Caio è tenuto ad imputare parte dei 1.500 del premio alla quota legittima (667) e l’eccedenza sulla disponibile (667 max), ma mancano all’appello all’incirca 166 (1.500-1.334) per rispettare la quota legittima del fratello Tizio (666). Ciò sta a significare che Caio ha “consumato”, nonostante la dispensa dalla collazione, sia la propria quota legittima che quella disponibile (1.334) rispetto ai 1.500 del premio versato in polizza. Ne consegue che i 166, necessari per reintegrare la quota di riserva del fratello, saranno soggetti a riduzione. Da non dimenticare, ad ogni caso, che Caio ha sempre il rendimento di polizza di 400 che non rientra nel computo in questione. Volendo riassumere: Tizio riceverebbe 666 (ossia 500+166) mentre al fratello cambio andrebbe 1.568 (ossia 667+833-166+400).
E con dispensa dall’imputazione ex se ?
Ci sarebbe anche il diverso scenario della dispensa dall’imputazione ex se, ma rinviamo ad un prossimo articolo l’analisi mancante e le considerazioni finali.
À suivre !!!