Per pianificazione patrimoniale si fa riferimento a quel processo mediante il quale una proprietà è organizzata, detenuta e sviluppata nell’interesse dei suoi proprietari e, normalmente, delle generazioni successive.
È bene precisare che il concetto di “pianificazione patrimoniale” negli ultimi anni sta avendo sempre di più una vasta diffusione, sia nell’ottica di protezione dei grandi patrimoni e di ricerca di soluzioni in grado di garantire continuità generazionale delle persone e delle aziende così da consentire l’organizzazione dei passaggi di potere all’interno delle grandi imprese familiari, sia nell’ottica di protezione dei patrimoni di altra natura – anche non aventi origine imprenditoriale – composti da immobili, collezioni d’arte/auto o, più semplicemente, da liquidità.
In questo contesto, il wealth planning si inserisce perfettamente nelle principali tecniche organizzative e di interesse dei professionisti che si occupano di consulenza strategica, legale e fiscale. I professionisti sono quindi oggi più che mai chiamati a coniugare il tema della pianificazione dei beni e dei patrimoni con i differenti strumenti giuridici messi a disposizione dall’ordinamento italiano quali, ad esempio, strumenti assicurativi, societari e fiduciari.
Difatti negli ultimi decenni, gli strumenti previsti dall’ordinamento italiano, utilizzati ed utilizzabili nell’ambito della pianificazione patrimoniale, si sono via via maggiormente diffusi e sempre più imprenditori o titolari di patrimoni si sono fatti supportare da professionisti al fine di definire una corretta ed efficiente pianificazione finanziaria, fiscale e successoria dei propri beni.
L’obiettivo di questo breve scritto è quindi quello di effettuare una presentazione di sintesi di alcuni degli strumenti di pianificazione patrimoniale previsti nell’ordinamento italiano, partendo da quelli più noti (quale, ad esempio, la polizza assicurativa), per arrivare a quelli più sofisticati (quale, ad esempio, il trust), passando nel contempo fra quegli strumenti in grado di combinare finalità di governance societaria con strumenti di compliance tributaria, analizzando per ciascuno strumento una serie di aspetti utili per il pratico utilizzo.
Si ritiene difatti che, oggi più che mai, le pratiche di pianificazione patrimoniale e successoria (ed i connessi strumenti applicativi) necessitino di essere fortemente conosciuti nelle loro varie forme dai diversi titolari di ricchezza, poiché tematiche quali la pianificazione patrimoniale, la governance e la successione risultano essere essenziali per una corretta gestione prospettica del proprio patrimonio.
Le polizze assicurative
Le polizze assicurative sono strumenti di tutela e segregazione patrimoniale che negli ultimi decenni hanno riscontrato un rilevante successo. I vantaggi che possono derivare dalla stipula di una polizza assicurativa sono molteplici e spaziano dalla scelta dei beneficiari alle modalità di riscatto, dall’ottimizzazione del passaggio generazionale alla riservatezza (ricorrendo all’intestazione fiduciaria della polizza stessa). Inoltre, per coloro particolarmente interessati a peculiari investimenti, per mezzo delle polizze assicurative è possibile l’accesso a strumenti finanziari non comunemente reperibili sul mercato domestico.
La società semplice
La società semplice è un modello societario caratterizzato da una massima semplicità, da una grande autonomia statutaria e da una governance particolarmente flessibile. Essa costituisce il prototipo più elementare di modello societario per mezzo del quale due o più persone conferiscono propri beni (o servizi) per l’esercizio di una attività economica, senza svolgere attività commerciale.
Essendo una società di persone, la società semplice è un modello societario caratterizzato da un’autonomia patrimoniale imperfetta.
La società di capitali
Nella prassi operativa, le società di capitali trovano frequente applicazione in ottica di pianificazione patrimoniale nella veste di holding, nonostante la gestione e l’amministrazione delle stesse sia economicamente più impegnativa rispetto a quella che contraddistingue le società di persone. Ciò risulta essere giustificato dal fatto che molti ritengono che l’utilizzo di una società di capitali possa comportare una più efficiente gestione delle partecipazioni, una migliore pianificazione fiscale e ad una netta separazione tra patrimonio della società e dei soci.
Il trust
Il trust ha origine dai Paese della Common law ed è riconosciuto nel nostro Paese grazie alla Convenzione dell’Aja dell’1.7.85, nella quale è definito come un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
In termini generali, il trust presenta le seguenti caratteristiche:
– i beni apportati e di proprietà del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
– il trustee (o altra persona per conto del trustee) ha l’intestazione dei beni in trust;
– il trustee amministra, gestisce o dispone i beni secondo le modalità definite nell’atto istitutivo e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il trust deve necessariamente prevedere:
– la presenza di un settlor (o disponente), ovvero di colui che si spoglia di propri beni per trasferirli al trustee;
– la presenza del trustee che riceve i beni per amministrarli, secondo le disposizioni impartitegli con l’atto istitutivo di trust per degli ulteriori soggetti detti beneficiari (beneficiaries) del trust o per uno scopo specifico stabilito dal settlor.
I beni conferiti in trust non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee; difatti i beni del trust:
– sono “segregati” in capo al trustee;
– non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee;
– non rientrano nemmeno nell’asse familiare e successorio del trustee.
(Articolo scritto in collaborazione con Dott. Amedeo Cesaro, Dottore Commercialista presso Studio Righini)