Per i passaggi generazionali e le gestioni più complesse si finisce per preferire l’istituto del trust, più flessibile
Il patto di famiglia sconta la necessaria salvaguardia di taluni principi inderogabili del nostro sistema successorio
A seconda delle modalità di liquidazione dei legittimari non assegnatari, pur partendo dalla stessa situazione, possono verificarsi scenari diversi
Ma che cos’è un patto di famiglia?
Secondo la definizione offerta dall’articolo 768 bis codice civile è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti”.
E già dalla definizione gli esperti hanno evidenziato alcune delle questioni aperte sul tema che possono essere così riassunte:
a) Il patto di famiglia è un atto tra vivi o mortis causa?
b) Il patto di famiglia è bilaterale o plurilaterale? Occorre o meno, ai fini della sua validità, la presenza di tutti i legittimari esistenti al momento del patto? Nel secondo caso, l’atto diventa nullo o solamente non opponibile ai legittimari non presenti alla costituzione del patto?
c) Qual è il significato dell’espressione “partecipazioni sociali” (occorre o meno una partecipazione qualificata)?
d) Il disponente deve avere una specifica qualificazione imprenditoriale (occorre che sia imprenditore effettivo)?
e) Il soggetto tenuto a liquidare i legittimari deve essere necessariamente l’assegnatario o può essere lo stesso disponente? Nel primo caso gli esperti parlano di patto di famiglia orizzontale, mentre nel secondo adottano la definizione di patto di famiglia verticale.
f) All’apertura della successione del disponente, esiste il pericolo che la dismissione dell’azienda sia posta in discussione in qualche misura?
Infine, un’area di analisi da parte dei relatori riguarda la considerazione se il patto di famiglia possa costituire un’eccezione al divieto dei patti successori.
La molteplicità di interpretazioni dei quesiti sopra elencati, così come della qualificazione giuridica (si può fare riferimento sia alla donazione modale che al contratto a favore di terzi, così come alla divisione o al negozio tipico) di questo strumento che, nelle intenzioni del legislatore doveva semplificare la trasmissione di attività imprenditoriali, è una delle ragioni della sua scarsa diffusione e del fatto che regolamenti per lo più situazioni poco complesse. È stato anche ricordato che esiste una proposta di riforma da parte del Consiglio nazionale del notariato.
C’è poi un’area grigia relativa alla disposizione di partecipazioni sociali o di beni di impresa poco elastici per natura. Nel caso di trasferimento di partecipazioni sociali, infatti, potrebbero esserci eventuali conflitti con le clausole dello statuto (come diritti di prelazione, clausole di gradimento…) già con le società di persone e ulteriormente se si tratta di società di capitali. Basti pensare all’influsso di fattori esterni (come patti parasociali o fiduciarie) sulle partecipazioni di controllo della società o al fatto che l’attribuzione di partecipazioni di minoranza possono andare a integrare le quote di partecipazione già detenute da i legittimari designati. Evitando situazioni di abuso o di elusione, una soluzione spesso applicata è quella di una società semplice che sia la holding di un gruppo più complesso.
Dopo queste considerazioni sugli aspetti civilistici, nel corso del seminario è stato esaminato il punto di vista tributario. La premessa di un patto di famiglia è quella che il disponente abbia già scelto il prosecutore dell’attività imprenditoriale. Che cosa succede per i discendenti non idonei alla prosecuzione? A proposito dei profili fiscali dei legittimari non assegnatari la sentenza della Cassazione n. 29506 del 24/12/2020 ha stabilito che «in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., è applicabile l’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio». Che vuol dire: franchigia 1 milione di euro e aliquota al 4%.
Caso 1: Se liquida l’assegnatario, il risultato finale vedrà il suo patrimonio incrementato di 200 (300-100) e quello dell’altro legittimario di 100. Il rapporto tra riserva e disponibile sarà 2/3 – 1/3, come prevede l’art.537 cc.
Caso 2: Se liquida il disponente, il risultato finale vedrà il patrimonio dell’assegnatario dell’azienda incrementato di 300 e quello dell’altro legittimario di 100. Il rapporto sarà 3/4 – 1/4 quindi difforme dall’art. 537 cc.
Caso 3: Per realizzare il rapporto 2/3 – 1/3 occorre attribuire a un figlio l’azienda del valore di 300 e all’altro figlio altri beni del disponente pari a 150. Questi ulteriori beni non rientreranno però nel concetto di liquidazione della legittima a opera dell’assegnatario e ciò in sede di successione futura potrebbe dar luogo a contenzioso ereditario.
Caso 4: Il disponente si accolla il debito dell’assegnatario e liquida (anche in natura) i non assegnatari. Per riequilibrare i rapporti tra i discendenti, alterati dall’accollo seguito dalla liquidazione, il disponente assegna altri beni ai non assegnatari pari al valore del debito accollato (100). Il valore di tutte le assegnazioni non potrà più essere contestato.