Nel solco del principio di eguaglianza tra coniugi, ad entrambi i genitori è ora riconosciuta la facoltà di attribuire al figlio il proprio cognome, secondo l’ordine concordato
Per quanto concerne il passaggio generazionale d’azienda, detta pronuncia semplificherà le cose in quanto non sarà più necessario avviare la procedura per cambiare cognome
Ai futuri nascituri e ai bambini appena nati a cui non è
ancora stato attribuito il cognome, non verrà più automaticamente attribuito il
solo cognome paterno.
Affianco al nome del padre, pertanto, comparirà il cognome
della madre o, meglio ancora, sarà rimesso alla libera volontà dei genitori la
scelta relativa a quale cognome attribuire al figlio e secondo quale ordine.
Sono questi i principi ricavabili dalla storica pronuncia
della Corte costituzionale che, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale,
troverà applicazione a partire dai nuovi nascituri e in tutti i casi in cui non
sia stato ancora attribuito il cognome ai bambini. Le eventuali richieste di
modifica del cognome, laddove esso sia stato già attribuito, invece, seguiranno
la nuova disciplina.
Allo stesso tempo, osservano i giudici della consulta,
risulta necessario un intervento del legislatore, per dettare la disciplina
atta ad impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori
comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che
sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome; proprio per questa
ragione, è necessario che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello
dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non
optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.
Ebbene, siffatta pronuncia segna, senza dubbio, un
importante passo avanti verso il percorso di parificazione dei diritti tra uomo
e donna. Parimenti, una pronuncia di questa portata porta, inevitabilmente,
anche delle potenziali conseguenze sull’ambito patrimoniale e successorio.
Questo è vero quando il cognome di uno dei genitori, e
segnatamente quello materno, reca un intrinseco e implicito carattere distintivo, in
quanto coincidente, ad esempio, con il nome di un brand o di un’azienda.
In questi termini, soprattutto per quanto concerne il
passaggio generazionale d’azienda, detta pronuncia semplificherà le cose, in quanto
non sarà più necessario avviare la procedura – talvolta lunga e complessa – per
cambiare cognome.
Per cambiare cognome bisogna presentare un’istanza al
Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui
circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di
nascita al quale la richiesta si riferisce. Fino ad ora, infatti, si trattava
di rivolgere un’istanza al prefetto, indicando le ragioni che giustificano la
richiesta e il cognome che si intende assumere.
Senza dubbio è ancora presto per conoscere nel dettaglio le implicazioni che il principio affermato in questa sentenza porterà nelle dinamiche quotidiane e in particolare nelle strategie rivolte alla trasmissione e protezione della ricchezza. E’ però indubbio che questa pronuncia incide, probabilmente in modo positivo, sul passaggio generazionale, consentendo in modo immediato ai genitori di scegliere quale cognome attribuire e, conseguentemente individuare nei propri discendenti i soggetti chiamati a portare avanti l’azienda di famiglia.