Gli esperti di Step Italy illustrano come si applicano le regole italiane e quelle americane in materia di trattamento civilistico e fiscale e come questo possa variare a seconda della natura dei beni o dei tempi di distribuzione dei redditi
Il ruolo dell’esecutore testamentario nei diversi paesi
Quando saranno applicate le regole americane e quando quelle italiane per il trattamento fiscale di questi beni?
In particolare su questo tema hanno portato la loro esperienza gli avvocati Alessandro Bavila Tep (Maisto e Associati), Danilo Santucci Tep (Ropes&Gray Llp) e il notaio Giacomo Ridella (Studio Notarile Busani&Partners) nel corso del webinar moderato da Giovanni Cristofaro (Chiomenti) Tep, membro del Consiglio Direttivo di STEP Italy.
Un altro elemento di attenzione durante il webinar è stato iI rinvio ex art. 34 Reg. 650/2012 e la considerazione che quasi tutti i Paesi di common law prevedono l’istituto del rinvio con riferimento alla successione dei beni immobili.
In presenza dei presupposti e delle condizioni per i quali vi sia certezza circa l’operatività di tale rinvio si verifica una scissione delle masse ereditarie che determina l’applicabilità di differenti leggi e in particolare:
- la successione dei beni mobili è regolata dalla legge dell’ultimo domicilio del defunto (Stati Uniti)
- la successione dei beni immobili è regolata dalla legge dello Stato in cui i beni mobili sono localizzati (Italia)
Un ulteriore profilo di analisi deriva dalla coesistenza di testamenti, uno negli Usa e uno in Italia. I due testamenti possono coesistere e hanno entrambi efficacia, nella misura in cui uno non revochi l’altro o non presenti disposizioni con esso contrastanti.
In particolare il testamento statunitense, validamente redatto secondo le prescrizioni dell’ordinamento statunitense e debitamente munito di probate, secondo l’opinione che sembra essere oggi quella prevalente, produce effetti in Italia senza bisogno di ricorrere ad alcun procedimento di delibazione poiché è stato rilasciato da un’autorità competente ai sensi della legge italiana sul diritto internazionale privato.
Il probate è il primo passo verso la devoluzione dei beni del defunto e serve a confermare la validità del testamento e la nomina dell’executor.
L’estate ai fini della common law è l’insieme dei beni intestati al de cuius che non include:
- conti correnti e polizze assicurative con beneficiari designati separatamente;
- beni cointestati dove il cointestatario abbia «right of survivorship»;
- beni già intestati in nome di un trust/trustee (questo rende trust revocabili particolarmente attraenti come strumenti testamentari).
Nei casi cross-border, l’applicazione della legge Italiana può ridurre i beni che rientrano nell’estate (e quindi i beni sotto controllo dell’executor).
Nel corso del webinar sono stati anche analizzati gli aspetti tributari Us che possono essere così riassunti a seconda del periodo in cui avviene la distribuzione dei redditi:
- Nell’anno in cui l’estate non eroga distribuzioni (2021) Il soggetto passivo è l’estate, che da tale dichiara tutti i redditi, incluso i redditi di fonte italiana (credito d’imposta applicabile)
- Nell’anno in cui l’estate eroga distribuzioni finali (2022) Solo gli eredi sono soggetti passivi, quindi l’erede Italiano viene tassato negli Stati Uniti solo sulla sua parte dei dividendi Us.
- Se invece l’estate terminasse nel 2023, erogando nel 2022 solo distribuzioni parziali, nel 2022 l‘estate sarebbe soggetto passivo sui capital gains, e gli eredi soggetti passivi su altri redditi dell’estate fino alla somma da loro ricevuta.
Capitolo a parte, poi, per quanto riguarda l’imposta di successione US o “Estate tax” per la quale valgono varie considerazioni tra cui:
- base imponibile più ampia della definizione di estate di common law – include i beni trasferiti direttamente agli eredi secondo norme civilistiche, tutti i beni controllati dal de cuius e i beni trasferiti dal de cuius dai quali continuava a trarre beneficio;
- esenzione di 11,7 milioni di dollari (ma che verrà ridotta a partire dal 2026)
- Imposta federale si applica sui beni del de cuius in tutto il mondo (credito d’imposta applicabile sui beni tassati in Italia)
- Estate tax statale
- Esenzione può essere diversa da quella federale (1 milione di dollari in Massachusetts ad esempio)
- Dubbi sull’autorità di uno stato di tassare i beni esteri.
L’ultimo nodo della questione, infine, è la differenza di ruolo degli esecutori testamentari negli Usa e in Italia che può essere così riassunta:
Ordinamento di Common law
- l’executor o l’administrator sono un tramite obbligato;
- il compito dell’administrator è quello di amministrare la massa ereditaria e il suo potere non incontra limiti particolari;
- l’esecutore testamentario è obbligato a pagare i debiti ereditari
Ordinamento italiano
- la designazione dell’esecutore testamentario dipende esclusivamente dalla volontà del testatore espressa nel testamento;
- il testatore può anche escludere che l’esecutore abbia il compito di amministrare la massa ereditaria e, nel caso in cui lo abbia, la sua detenzione della massa incontra limiti temporali (1 anno prorogabile a 2) e quantitativi (l’erede può chiedere di circoscrivere la detenzione dell’esecutore a quei soli beni che risultino necessari all’esercizio del suo ufficio);
- l’esecutore è tenuto a pagare i debiti ereditari solo su esplicita prescrizione da parte del testatore.