Il terzo pilastro è la previdenza privata. Questa è facoltativa è ha l’obiettivo di andare a colpare i gap economici del primo e del secondo pilastro. Obiettivo finale garantire uno stile di vita al pensionato il più simile possibile a quello che aveva quando lavorava
Secondo l’Agenzia delle entrate questi redditi percepiti sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente
Il caso in questione vede la presenza di un cittadino italiano, trasferitosi a Lugano nel 2003, iscritto all’Aire ma residente fiscalmente in Italia dato che ha mantenuto le proprio relazioni personali e il proprio nucleo famigliare a Milano. In Svizzera il cittadino italiano stipula un contratto di previdenza complementare .Avendo già gli anni richiesti per poter beneficiare della prestazione , ha percepito la somma spettante in un’unica soluzione sul suo conto corrente presso una banca svizzera. Secondo il contribuente questo reddito essendo di natura pensionistica debba prevedere una tassazione delle prestazioni, al netto dei redditi già tassati, con un’aliquota del 15%, riducibile di 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. Il tutto dovrà poi essere dichiarato nel quadro RM del modello Redditi con il codice I, versando l’imposta dovuto tramite F24.
La risposta
Prima di dare la risposta l’Agenzia delle entrate fa delle precisazioni in merito ai diversi pilastri della previdenza.
- Primo pilastro: previdenza statale. Questa è obbligatoria e serve per garantire al lavoratore che va in pensione un tenore di vita accettabile
- Secondo pilastro: previdenza professionale. Anche queste risulta essere obbligatoria e ha la funziona di andare ad integrare quella statale
- Terzo pilastro: previdenza privata. Questa invece è facoltativa è ha l’obiettivo di andare a colpare i gap economici del primo e del secondo pilastro. Obiettivo finale garantire uno stile di vita al pensionato il più simile possibile a quello che aveva quando lavorava
Fatta questa precisazione, l’Agenzia delle entrate osserva che il caso del contribuente in questione riguarda il terzo pilastro e più precisamente nella fattispecie del “terzo pilastro 3a”. Questo presuppone lo svolgimento di un’attività da lavoratore dipendente o indipendente e cessa nel momento in cui il richiedente raggiunge l’età pensionabile. Nei cinque anni precedenti all’età del pensionamento si inizia a corrispondere parte della prestazione. Anticipare ulteriormente il tutto è possibile solo nel caso in cui si debba acquistare un’abitazione, oppure c’è in essere la cessazione di un’attività seguita dall’inizio di un’altra.
E dunque secondo l’Agenzia delle entrate questi redditi percepiti sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, essendo state percepite in un’unica soluzione si deve applicare la tassazione separata.
Infine le somme vanno indicate nel 730 nel quadro RW per il monitoraggio fiscale. Nel dettaglio va segnalata le posizioni in essere gestite da società di diritto estero.